Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/102: 20.504 n Iv.pa. Flach. La tortura deve figurare come fattispecie a sé stante nel diritto penale svizzero · 22 pagine
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collocazione suggerirebbe che la cerchia degli autori interessati da tale fattispecie penale comprenda anche i soggetti privati in generale. Collocare la tortura in una posizione così centrale del Codice penale sottolineerebbe il particolare significato della sua penalizzazione, così come l’analogia sul piano del contenuto con le lesioni corporali e l’aspetto del danno fisico e psichico. La salute fisica e psichica delle persone verrebbe messa al primo posto e presa in considerazione come bene giuridico primario da tutelare. Nel caso fosse scelta questa prima opzione il perseguimento penale sarebbe di competenza dei Cantoni.
La seconda opzione prevede che la fattispecie penale della tortura sia inserita nel Codice penale tra i crimini di diritto internazionale27. A livello di contenuto vi sono diverse sovrapposizioni ed elementi in comune tra il divieto di tortura da un lato e il genocidio, i crimini contro l’umanità e i crimini di guerra dall’altro. Dal punto di vista sistematico e della genesi, il divieto di tortura, così come i crimini appena citati, derivano tutti dal diritto internazionale28. Il genocidio e il divieto di tortura sono entrambe norme del diritto internazionale cogente, pertanto sono considerati diritti assoluti.29 A livello di contenuto, sia relativamente ai crimini contro l’umanità che ai crimini di guerra, la tortura è indicata come un possibile atto commesso nell’ambito di un attacco o di un conflitto armato30. Sarebbe pertanto opportuno che le disposizioni comuni di cui al Titolo dodicesimoquaterCP (ad es. la responsabilità dei superiori) venissero applicate anche alla fattispecie penale della tortura. Riassumendo, la collocazione della fattispecie penale della tortura tra i crimini di diritto internazionale rifletterebbe in modo adeguato a livello di contenuto la gravità dell’illecito e, a livello sistematico, la classificazione come delitto il cui obbligo di perseguimento deriva dal diritto internazionale31. In questo caso la competenza federale in materia di perseguimento penale sarebbe evidente o sistematicamente pressoché obbligatoria32.
In alternativa all’inserimento tra i crimini di diritto internazionale, come terza opzione la fattispecie penale della tortura potrebbe essere collocata anche tra i crimini o i delitti contro la libertà personale di cui al Titolo quarto, così come è già stato fatto per la presa d’ostaggio, di cui all’articolo 185bisCP. Ciò presupporrebbe o, quanto meno, suggerirebbe che il legislatore stabilisca che l’intenzione specifica dell’autore sia un
27 Titolo dodicesimobis e titolo tredicesimoter.
28 Cfr. Convenzioni di Ginevra e relativi Protocolli aggiuntivi; Convenzione del 9 dic. 1948 per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio (Convenzione contro il genocidio; FF 1999 4641); Statuto di Roma.
29 Cfr. art. 2 UNCAT; W. Kälin / J. Künzli, Universeller Menschenrechtsschutz, 4a ed., Basilea 2019, n. marg. 10.27.
30 Art. 264a lett. f e art. 264c cpv. 1 lett. c CP; a questo riguardo si vedano le considerazioni di cui al n. 2.
31 Nella convenzione di Lubiana-L’Aia adottata di recente, che disciplina la cooperazione internazionale in materia di investigazione e perseguimento di genocidio, crimini contro l’umanità, crimini di guerra e altri crimini di diritto internazionale («Ljubljana-The Hague Convention on International Cooperation in the Investigation and Prosecution of the Crime of Genocide, Crimes against Humanity, War Crimes and other International Crimes»), la tortura viene classificata come un crimine internazionale come i crimini di diritto internazionale.
32 In base all’art. 22 del Codice di procedura penale (CPP; RS 312.0) il perseguimento penale di norma spetta alle autorità cantonali, fatti salvi i reati di cui agli art. 23 e 24 CPP. I crimini di diritto internazionale di cui al Titolo dodicesimobis e al Titolo dodicesimoter CP sottostanno alla giurisdizione federale così come disposto all’art. 23 cpv. 1 lett. g.