Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/102: 20.504 n Iv.pa. Flach. La tortura deve figurare come fattispecie a sé stante nel diritto penale svizzero · 22 pagine
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5 Ripercussioni
5.1 Ripercussioni per la Confederazione
Il perseguimento penale e l’esecuzione delle pene e delle misure competono in primo luogo ai Cantoni (art. 123 cpv. 2 Cost.), pertanto non è prevista alcuna ripercussione rilevante in termini finanziari e di personale per la Confederazione.
5.2 Ripercussioni per i Cantoni
In virtù della competenza dei Cantoni, si prevede un onere aggiuntivo per le autorità cantonali di perseguimento penale. Tale maggior impegno non può essere quantificato con precisione. Tenuto però conto del numero ridotto di casi che si prevedono e del fatto che i comportamenti corrispondenti in generale sono già puniti anche dal diritto vigente, il maggior impegno dovrebbe essere moderato.
6 Aspetti giuridici
6.1 Costituzionalità
L’articolo 123 Cost. conferisce alla Confederazione la competenza di legiferare in materia di diritto penale e di procedura penale e negli ambiti del diritto qui discussi.
6.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
Le modifiche alle relative leggi federali sono in linea con gli obblighi internazionali della Svizzera.