Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/102: 20.504 n Iv.pa. Flach. La tortura deve figurare come fattispecie a sé stante nel diritto penale svizzero · 22 pagine

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pressioni su una terza persona, o per qualunque altro motivo basato su una qualsiasi forma di discriminazione36.

Diversamente dall’articolo 1 capoverso 1 UNCAT, l’articolo 7 capoverso 2 lettera e dello Statuto di Roma, sul quale si è basato il legislatore svizzero per formulare l’articolo 264a capoverso 1 lettera f CP, non stabilisce che l’atto di tortura debba essere necessariamente compiuto per uno scopo specifico37. In questo caso l’elemento decisivo non è lo scopo, quanto l’intensità dei dolori e delle sofferenze inflitte38. Oltre all’azione in quanto tale, la tortura come crimine contro l’umanità è caratterizzata anche dal fatto che il reato viene commesso nell’ambito di un attacco esteso e sistematico contro popolazioni civili e questo porta quindi a limitare contestualmente il campo di applicazione della disposizione penale.

Nel concetto di crimine contro l’umanità e nel concetto alla base di un attacco esteso e sistematico contro la popolazione civile attraverso diversi reati singoli, questa struttura sembra essere opportuna. La tortura in quanto singolo reato definito è commesso nella consapevolezza dell’attacco e del contesto generale. Tuttavia, estrapolando la fattispecie della tortura da tale contesto, viene a mancare la motivazione principale. Sarebbe quindi opportuno inserire in modo esplicito nella nuova fattispecie l’intenzione specifica dell’autore. Indipendentemente da ciò, però, in virtù del già citato principio di determinatezza di cui all’articolo 1 CP, in base al quale i comportamenti punibili devono essere definiti in modo chiaro e inequivocabile ed essere riconoscibili per le persone assoggettate nel loro campo di applicazione, si rinuncia ad aggiungere ai motivi stabiliti e il cui significato è chiaro, come la punizione, l’ottenimento di un’informazione, l’intimidazione o la coazione, la clausola generale utilizzata nel contesto internazionale («per qualunque altro motivo basato su una qualsiasi forma di discriminazione»). A livello di contenuto, tale aspetto sarebbe sostanzialmente impossibile da circoscrivere e nella sua applicazione pratica il suo significato specifico e i suoi limiti rimarrebbero poco chiari e ambigui. Ma soprattutto, una disposizione formulata in modo così generale aggiungerebbe poco valore, in quanto, come già detto, il catalogo dei motivi è già ampio e, inoltre, anche i comportamenti non contemplati dalla nuova disposizione specifica relativa alla tortura continuerebbero a essere punibili e passibili di pene severe.

La punibilità di tali comportamenti anche al di fuori della fattispecie specifica della tortura è fondamentale anche in relazione all’affermazione fondata secondo cui la cosiddetta tortura «immotivata», ad esempio per sadismo, non rientrerebbe nella fattispecie, ma sarebbe punibile secondo le fattispecie penali già in vigore, come ad esempio lesioni personali gravi, sequestro di persona o coazione.

Per quanto riguarda gli atti concreti che si propone di inserire, nella bozza si parla di infliggere, indurre e tollerare. Mentre il riferimento alla tolleranza è inserito principalmente per contemplare quei soggetti che, dato il loro ruolo di funzionari, membri di un’autorità o di un’organizzazione, forniscono, esplicitamente o implicitamente, la

36 In merito al carattere esemplificativo di questo elenco: Triffterer/Ambos, Dörmann K, ad art. 8 dello Statuto, n. marg. 90.

37 Messaggio del 23 apr. 2008 concernente la modifica di leggi federali per l’attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale (FF 2008 3352 segg.); Corte penale internazionale, Bemba Gombo, 25 giu. 2009, n. marg. 195.

38 FF 2008 3352.