Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/102: 20.504 n Iv.pa. Flach. La tortura deve figurare come fattispecie a sé stante nel diritto penale svizzero · 22 pagine
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2.4 Necessità d’intervento
La Commissione ritiene che l’introduzione della fattispecie della tortura costituisca un segno importante e, in ultima analisi, sia anche una questione di coerenza tra la politica interna ed estera svizzera. A suo avviso il progetto è in grado di rafforzare la legislazione e di ampliare ulteriormente la capacità della Svizzera di fornire assistenza giudiziaria in materia penale ad altri Stati.
2.5 La posizione della minoranza della Commissione
Una minoranza non ravvisa la necessità di legiferare e richiama l’attenzione sul fatto che il diritto penale in vigore consente già oggi di punire adeguatamente gli atti di tortura (v. n. 2.3).
3 Le nuove disposizioni nel diritto svizzero
3.1 Articolo 124a CP: tortura
3.1.1 Considerazioni generali
Le citate disposizioni penali ispirate allo Statuto di Roma di cui al Titolo dodicesimobis e al Titolo dodicesimoterdel CP riguardano esclusivamente gli atti di tortura commessi nell’ambito di un attacco esteso o sistematico contro popolazioni civili o che costituiscono crimini di guerra nel contesto di un conflitto armato. Queste disposizioni non offrono quindi alcuna tutela in caso di episodi isolati nei quali questi elementi di contesto non sono applicabili.
Per tenere debitamente conto della natura illecita di una violazione dei diritti umani così complessa e oltremodo grave, può essere utile darne una definizione e citare esplicitamente tale reato come fattispecie nel diritto penale ordinario. Così come spiegato, i singoli elementi di un atto definito come tortura o maltrattamento sono già punibili in base alla normativa vigente. Mancando però un’esplicita fattispecie di tortura, nella prassi si applicano, ad esempio, le fattispecie del sequestro di persona, in combinazione con quella delle lesioni personali e della coazione.25
3.1.2 Collocazione normativa e sistematica
Per quanto riguarda la collocazione sistematica della fattispecie penale della tortura nel Codice penale svizzero, esistono in sostanza quattro possibili opzioni.
La prima opzione riguarda l’introduzione della fattispecie nel Titolo primo del CP dei reati contro la vita e l’integrità della persona26. Dal punto di vista sistematico questa
25 FF 2008 3293, in particolare 3353, in merito all’art. 264a cpv. 1 lett. f.
26 Questa collocazione soddisferebbe la richiesta della Commissione nazionale per la prevenzione della tortura (CNPT), cfr. Einführung des Foltertatbestandes im schweizerischen Strafgesetzbuch, parere del CNPT, 8 mag. 2012.