Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/102: 20.504 n Iv.pa. Flach. La tortura deve figurare come fattispecie a sé stante nel diritto penale svizzero · 22 pagine
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grave danno al corpo o alla salute fisica o psichica è punito con una pena detentiva non inferiore a cinque anni. La definizione di tortura usata dal legislatore è ispirata a quella dello Statuto di Roma19.
Per quanto concerne i crimini di guerra, l’articolo 264c capoverso 1 lettera c CP prevede che chiunque, nel contesto di un conflitto armato internazionale, viola in modo grave le Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 194920 infliggendo grandi sofferenze o gravi danni al corpo o alla salute fisica o psichica, segnatamente mediante tortura, trattamento inumano o esperimenti biologici è punito con una pena detentiva non inferiore a cinque anni.
Così come indicato dal Consiglio federale in occasione delle verifiche effettuate sulla Svizzera21, anche sul piano del diritto penale comune le disposizioni attualmente in vigore non lasciano impuniti gli atti di tortura, ma prevedono pene commisurate alla gravità dell’azione. In tali casi si applicano le norme relative a omicidi e reati contro l’integrità fisica, sessuale e psichica nonché la libertà personale, in particolare coazione, minaccia, sequestro di persona e rapimento, ma anche l’abuso di potere, il favoreggiamento o i reati contro la vita e la salute.22 Le pene previste dal Codice penale per gli atti che possono essere qualificati come tortura o maltrattamento corrispondono alle disposizioni internazionali. Le citate fattispecie penali sono considerate crimini o delitti nel diritto svizzero. In base all’articolo 184 CP, ad esempio, il sequestro di persona e il rapimento sono puniti con una pena detentiva non inferiore a un anno (e fino a 20 anni) se il colpevole ha trattato la vittima con crudeltà o la salute della vittima è stata seriamente esposta a pericolo. Nel caso vi sia un reale concorso di più fattispecie, in base all’articolo 49 CP, il massimo della pena prevista per il reato più grave può essere anche aumentato, senza però superare la metà della pena comminata.
Infine, in base al diritto vigente, è possibile anche estradare una persona perseguita all’estero per atti di tortura o maltrattamenti o fornire assistenza giudiziaria in materia penale di altro tipo a uno Stato estero se sussistono i relativi requisiti23. Dal momento che questi atti sono punibili anche in base al diritto svizzero, solitamente si suppone che il requisito della doppia punibilità24 sia soddisfatto anche se in determinati casi la fattispecie all’estero è classificata o denominata diversamente che in Svizzera.
19 Cfr. art. 7 cpv. 2 lett. e.
20 Conv. di Ginevra del 12 ago. 1949 per migliorare la sorte dei feriti e dei malati delle forze armate in campagna (CG I; RS 0.518.12); Conv. di Ginevra del 12 ago. 1949 per migliorare la sorte dei feriti, dei malati e dei naufraghi delle forze armate di mare (CG II; RS 0.518.23); Conv. di Ginevra del 12 ago. 1949 relativa al trattamento dei prigionieri di guerra (CG III; RS 0.518.42); Conv. di Ginevra del 12 ago. 1949 per la protezione delle persone civili in tempo di guerra (CG IV; RS 0.518.51).
21 V. n. 2.2.
22 Art. 111-117, 122-128, 180-185bis, 189-193 CP.
23 Art. 63 segg. della legge federale del 20 mar. 1981 sull’assistenza internazionale in materia penale (AIMP, RS 351.1).
24 Cfr. R. Garré, in: Internationales Strafrecht, Basler Kommentar, Basilea 2015, ad art. 35 AIMP n. marg. 4.