Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/102: 20.504 n Iv.pa. Flach. La tortura deve figurare come fattispecie a sé stante nel diritto penale svizzero · 22 pagine

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3.1.3 Altri aspetti esaminati

Nell’elaborazione della nuova fattispecie è stato valutato in che misura nella descrizione del reato si potesse riprendere la terminologia già utilizzata per gli elementi costitutivi del reato di tortura come reato nell’ambito dei crimini di diritto internazionale (art. 264 segg. CP). Dal momento che la nuova fattispecie è slegata da un contesto globale funzionale (atto singolo e azione complessiva di attacco contro la popolazione civile, conflitto armato), nella norma è necessario tenere conto del carattere specifico della tortura: è pertanto fondamentale l’aspetto della «cerchia degli autori» e dell’«intenzione specifica» dell’autore. La formulazione della nuova fattispecie penale si orienta da un lato (e per quanto possibile) alle disposizioni già esistenti in materia di tortura negli articoli 264a e 264c CP, ma si riallaccia anche all’articolo 1 della UNCAT, la cui attuazione è determinante nell’ambito di questi lavori. Al contempo, nella formulazione della fattispecie penale, un aspetto centrale cui prestare la dovuta attenzione è rappresentato dal rispetto dei principi fondamentali del diritto penale svizzero. È inoltre necessario tenere nella debita considerazione il principio di determinatezza (art. 1 CP; principio di legalità) nonché soddisfare il requisito di un linguaggio legislativo chiaro e comprensibile. Riprendere le direttive internazionali e le formulazioni delle convenzioni corrispondenti spesso non è possibile o lo è solo in parte, pertanto in molti casi è necessaria una trasposizione sul piano linguistico e talvolta anche su quello dei contenuti.

Nella fase di definizione delle norme penali, oltre alla richiesta di pene sufficientemente pesanti e dissuasive, è necessario considerare il particolare grado di illiceità del reato incriminato così come le pene in vigore per disposizioni penali analoghe.

Per quanto riguarda la struttura della cerchia degli attori le questioni che si pongono riguardano l’estensione della cerchia ai privati nonché l’introduzione di attori assimilabili a quelli statali. Riguardo a quest’ultimo punto è stata esaminata una soluzione ispirata a quella adottata per la fattispecie della presa in ostaggio (art. 185bisCP). Tale fattispecie è in qualche modo simile a quella della tortura poiché il reato in quanto tale è inserito come atto singolo tra i crimini contro l’umanità (art. 264a cpv. 1 lett. e CP) e il divieto è codificato separatamente nel diritto penale ordinario.

3.1.3.1 Intenzione specifica dell’autore come elemento costitutivo del reato

Dal punto di vista soggettivo l’articolo 1 capoverso 1 UNCAT stabilisce che un atto di tortura è caratterizzato dalla volontà di raggiungere uno scopo specifico3435. L’autore deve quindi infliggere dolore o sofferenze al fine di ottenere qualcosa. In base all’articolo 1 capoverso 1 della Convenzione la tortura può essere esercitata al fine di ottenere dalla vittima o da una terza persona informazioni o confessioni, punire la vittima per un atto che ella o una terza persona ha commesso o è sospettata di aver commesso, di intimidirla o esercitare pressioni su di lei o di intimidire o esercitare

34 Dolus specialis.

35 T. Keshelava/B. Zehnder in: Strafrecht II, Basler Kommentar, ad art. 264c CP n. marg. 45.