Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/102: 20.504 n Iv.pa. Flach. La tortura deve figurare come fattispecie a sé stante nel diritto penale svizzero · 22 pagine
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della vittima o tormentarla4. La particolare natura illecita della violazione di tale diritto fondamentale deriva dall’esercizio della violenza da una posizione di potere e, di conseguenza, vi è l’inversione degli obblighi dello Stato di astensione e protezione dei diritti umani.
Il divieto di tortura è ampiamente sostenuto dal diritto internazionale pubblico5 e assolutamente inderogabile, rimane quindi valido anche in tempo di guerra o nell’ambito della lotta al terrorismo6 e indipendentemente dalla presenza o meno di una situazione generale di pericolo.7 Questo divieto fondamentale fa quindi parte del diritto internazionale cogente (ius cogens). Con il termine ius cogens si intendono quelle norme del diritto internazionale a cui non si può derogare, neppure in caso di intesa, pertanto eventuali trattati di diritto internazionale che violano tali norme sono da considerarsi nulli.8 Nella definizione di cui all’articolo 1 della Convenzione del 10 dicembre 19849 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (UNCAT), a cui si rifà l’articolo 10 della Costituzione e a cui dovrebbe ispirarsi anche la nuova fattispecie, si fa riferimento ad atti intenzionali da parte di detentori di pubblici poteri attraverso i quali la vittima subisce pesanti torture fisiche o psichiche o viene umiliata in modo disumano al fine di limitarne la libera formazione della volontà o lederne l’integrità fisica o psichica, ad esempio, per estorcerle un’informazione, punirla o intimidirla.
I termini «tortura» così come pena o trattamento «crudele, inumano o degradante» devono essere precisati sul piano del diritto penale e questo avviene nell’ambito dell’applicazione del diritto.10 A tale riguardo la vasta giurisprudenza del Corte EDU in merito all’articolo 3 CEDU fornisce criteri importanti.11 Per effettuare una distinzione tra tortura e trattamento crudele, inumano o degradante è necessario analizzare il singolo caso tenendo conto di diversi fattori.12
4 U. Häfelin/W. Haller/H. Keller/D. Thurnherr, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 10a
ed., Zurigo - Basilea - Ginevra 2020, pag. 114; A. Tschentscher, in: Bundesverfassung, Basler Kommentar, Basilea 2015, ad art. 10 Cost. n. marg. 59.
5 Art. 3 CEDU, art. 7 Patto internazionale del 16 dic. 1966 relativo ai diritti civili e politici
(Patto ONU II; RS 0.103.2), art. 3 UNCAT.
6 DTF 109 Ia 273, consid. 7
7 Sentenza della Corte EDU Selmouni c. Francia [GC], racc. 1999-V, par. 95; Sentenza
della Corte EDU Labita c. Italia [GC], racc. 2000-IV, par. 119; Sentenza della Corte EDU Gäfgen c. Germania [GC], racc. 2010-IV, n. 107.
8 DTF 133 II 450 consid. 7, 460 segg. con rimando all’art. 53, 64 e 71 della convenzione di
Vienna del 23 mag. 1969 sul diritto dei trattati (Convenzione di Vienna; RS 0.111); cfr. anche art. 193 cpv. 4 e art. 194 cpv. 2 Cost.
9 RS 0.105
10 Una descrizione più dettagliata non è riportata né nell’art. 10 Cost. né nei relativi materiali.
11 DTF 140 I 246 consid. 2.4.2; maggiori dettagli sulla casistica della Corte EDU: W. Kälin/J. Künzli, Universeller Menschenrechtsschutz, 4a ed., Basilea 2019, pag. 380 segg.
12 Gli elementi da tenere in considerazione sono in particolare durata, effetti fisici e psichici del trattamento, caratteristiche della vittima come età, sesso o stato di salute, cfr. Corte EDU Aktaş c. Turchia, raccolta 2003-V, n. 312; DTAF 2014/21 consid. 5.4 pag. 316.