Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/102: 20.504 n Iv.pa. Flach. La tortura deve figurare come fattispecie a sé stante nel diritto penale svizzero · 22 pagine

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Compendio

Con il presente progetto preliminare s’intende integrare il diritto penale ordinario svizzero con una fattispecie specifica che punisca la tortura. Il progetto si pone, da

un lato, l’obiettivo di rafforzare la legislazione e dare un segnale contro questo crimine. Dall’altro mira anche a potenziare la capacità della Svizzera di fornire assi-

stenza giudiziaria in materia penale agli altri Stati.

Situazione iniziale

Attualmente esistono già delle possibilità a livello di diritto penale per procedere contro gli atti di tortura. Simili atti possono essere sussunti sotto diverse fattispecie della parte speciale del Codice penale (CP; RS 311.0) come ad esempio il sequestro di persona, le lesioni personali o la coazione. Il legislatore ha inoltre sancito già la fattispecie della tortura nel diritto vigente come crimine contro l’umanità ai sensi dell’articolo 264a CP e come crimine di guerra ai sensi dell’articolo 264c CP.

Contenuto del progetto

La Commissione propone di aggiungere al Codice penale così come al Codice penale militare (CPM; RS 321.0) una nuova norma speciale che consenta di punire esplicitamente gli atti di tortura senza che siano legati a un crimine di guerra o a un crimine contro l’umanità. La nuova norma penale dovrebbe essere inserita tra i reati contro la vita e l’integrità della persona e, a seconda anche della struttura che si deciderà di portare avanti e della variante scelta, dovrebbe essere applicata una pena detentiva fino a dieci anni al fine di tenere conto della gravità del comportamento punibile.

Dal momento che la nuova fattispecie della tortura verrebbe collocata al di fuori dell’elemento di contesto di un conflitto armato o di un attacco contro popolazioni civili, si propone di aggiungere dal punto di vista soggettivo un’intenzione specifica con la quale l’autore agisce (intenzione di punire, ottenere un’informazione, intimidire o costringere), dal momento che già nella definizione di tortura data nella Convenzione contro la tortura delle Nazioni Unite questo è un elemento costitutivo del reato. Il fatto che l’intenzionalità sia tra gli elementi costitutivi del reato limita in modo decisivo l’applicabilità della disposizione proposta, in conformità con le disposizioni internazionali in materia. Allo stesso tempo, però, è opportuno sottolineare già in questa sede che anche qualora questi atti siano commessi senza intenzionalità non rimangono impuniti, ma rientrano in altre fattispecie del diritto penale (cfr.

n. 2.3).

La questione principale da esaminare e in merito alla quale fornire una risposta è se restringere il campo di applicazione della disposizione penale e, di conseguenza, anche la cerchia degli autori agli attori statali, ovvero autorità e funzionari, con una parziale estensione agli attori parastatali che di fatto si qualificano per la loro posizione di potere, oppure se la cerchia degli autori debba essere estesa ai privati senza alcun riferimento a strutture statali o assimilabili a queste ultime. Per questo motivo, per quanto riguarda la struttura della disposizione penale la Commissione pone in esame due diverse opzioni, fornendo per ognuna due norme penali distinte.