Rapporto sui risultati
Consultazione 2024/95: Revisione totale dell’ordinanza sui brevetti d'invenzione (ordinanza sui brevetti, OBI) · 27 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 11Fedlex · Rapporto sui risultati
derivanti dalla domanda di brevetto implica rischi notevoli, e pertanto un proseguimento della procedura non può essere considerato lesivo dei diritti di terzi. Lo stesso partecipante auspica per giunta un adeguamento di tutti i tipi di termini alla CBE 2000.
Art. 19
Un Cantone71 e un’università72 sottolineano che il titolare di un certificato protettivo complementare (CPC) è tenuto a pagare le tasse annuali per tutta la validità del certificato (cfr. art. 164 AP-OBI). In caso di revoca successiva (cfr. art. 171 e 175 AP-OBI) non è tuttavia prevista la restituzione delle tasse annuali pagate in anticipo per i periodi in cui non si è usufruito della protezione. Siccome l’articolo 19 AP-OBI si limita alla restituzione delle tasse annuali per domande di brevetto e brevetti, tale articolo non è applicabile per analogia ai CPC, e pertanto i due partecipanti in questione propongono di modificarlo in maniera tale da consentire anche la restituzione delle tasse annuali per i CPC.
Art. 37 cpv. 1, frase introduttiva e lett. c
Le associazioni del settore della PI, due ulteriori associazioni e due organizzazioni73 propongono di cancellare «der Einleitung» («nell’introduzione») nella frase introduttiva del capoverso 1, poiché non è chiaro cosa si intende per «Einleitung der Beschreibung» («la descrizione nella sua introduzione») e tale espressione può dare adito a fraintendimenti. Anche nella regola 42 RE CBE 2000 non si fa cenno a questa nozione e si parla esclusivamente di «Beschreibung» («descrizione»).
Secondo i suddetti pareri, nel capoverso 1 lettera c va inoltre stralciato il passaggio «dabei sollen auch die Fundstellen angegeben werden» («indicare anche le relative fonti») poiché non vi sono ragioni per adottare una formulazione più rigida riguardo a tale aspetto rispetto alla CBE 2000 e non è possibile citare una fonte per ogni stato della tecnica, ad esempio nel caso di utilizzi anteriori. Per questo motivo la CBE 2000 non prevede un obbligo di citare una fonte.
Art. 38
Come fanno notare le associazioni del settore della PI, due ulteriori associazioni e due organizzazioni74, il capoverso 1 stabilisce che la descrizione deve includere un elenco della sequenza, mentre il capoverso 2 prevede invece espressamente che l’elenco della sequenza presentato dopo la data di deposito non è parte integrante della descrizione. Pertanto la conseguenza giuridica è poco chiara, il che appare insoddisfacente. Urge quindi un rimedio di diritto in analogia alla regola 30 paragrafo 3 RE CBE 2000, eventualmente contro pagamento di una tassa amministrativa. Di conseguenza i suddetti partecipanti alla consultazione propongono di integrare l’articolo 38 con un nuovo capoverso 3 del seguente tenore: «Hat der Anmelder nicht bis zum Anmeldetag ein den Erfordernissen des Absatzes 1 entsprechendes Sequenzprotokoll eingereicht, so fordert ihn das IGE auf, ein solches Sequenzprotokoll nachzureichen und die Gebühr für die verspätete Einreichung zu entrichten. Reicht der Anmelder das
71 VD 72 UNIL 73 economiesuisse, AIPPI Svizzera, ACBIS/VIPS, ACBSE/VESPA, AROPI, ASCPI/VSP, Frei, INGRES, Isler & Pedrazzini, LES-CH, LIPAV, SWISS MEDTECH 74 economiesuisse, AIPPI Svizzera, ACBIS/VIPS, ACBSE/VESPA, AROPI, ASCPI/VSP, Frei, INGRES, Isler & Pedrazzini, LES-CH, LIPAV, SWISS MEDTECH