Rapporto sui risultati

Consultazione 2024/95: Revisione totale dell’ordinanza sui brevetti d'invenzione (ordinanza sui brevetti, OBI) · 27 pagine

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Art. 75

Le associazioni del settore della PI, due ulteriori associazioni e due organizzazioni82 auspicano la seguente modifica alla fine dell’articolo: «[...], solange sich aus der Sachprüfung der Patentanmeldung nichts anderes ergibt.» («[...], finché l’esame relativo al contenuto della domanda di brevetto non lo induca a concludere diversamente»). L’articolo 105 capoverso 2 AP-OBI rimanda agli articoli 75 e 104 capoversi 4–7 AP-OBI, e l’articolo 104 AP-OBI si riferisce espressamente all’esame relativo al contenuto. La valutazione se le rivendicazioni sono identiche o meno è anche una questione legata alla doppia protezione e non alla data di deposito.

Art. 79 cpv. 2

Le associazioni del settore della PI, due ulteriori associazioni e due organizzazioni83 propongono la seguente modifica alla prima frase del capoverso 2: «Die Anmelderin kann innerhalb von drei Monaten ab Datum der Aufforderung nach Absatz 1 einen oder mehrere Patentansprüche einreichen». («Il depositante può presentare una o più rivendicazioni entro tre mesi dalla data dell’invito di cui al capoverso 1»). Secondo questi partecipanti, il fatto che l’IPI inviti a depositare delle rivendicazioni mancanti entro i termini stabiliti è ragionevole, mentre lo è meno l’apparente possibilità di depositare volontariamente ulteriori rivendicazioni, in quanto tali rivendicazioni sono semplicemente «presentate» senza che vi sia una modifica della domanda. Ciò induce a ritenere che le rivendicazioni depositate volontariamente secondo l’articolo 79 AP-OBI vadano ad aggiungersi a quelle già esistenti, senza modificarle o sostituirle. La presentazione volontaria a posteriori di rivendicazioni non offre tuttavia un chiaro vantaggio, ma anzi può generare confusione in merito agli atti depositati originariamente, dato che le rivendicazioni depositate successivamente sono pubblicate. Di conseguenza, i suddetti partecipanti suggeriscono di modificare l’articolo 79 in modo tale che in questa fase il deposito di rivendicazioni sia possibile solo su invito dell’IPI e che tale invito avvenga esclusivamente in assenza di rivendicazioni depositate originariamente.

Nel capoverso 3, ai fini di una maggiore chiarezza i medesimi partecipanti auspicano la seguente precisazione: «Wird die Frist nach Absatz 2 nicht eingehalten, so tritt das IGE nicht auf die Patentanmeldung ein». («In caso di inosservanza del termine di cui al capoverso 2, l’IPI dichiara irricevibile la domanda di brevetto»).

Art. 80 cpv. 3

Per ragioni di chiarezza, le associazioni del settore della PI, due ulteriori associazioni e due organizzazioni84 chiedono la seguente precisazione: «Wird die Frist nach Absatz 2 nicht eingehalten, so tritt das IGE nicht auf die Patentanmeldung ein». («In caso di inosservanza del termine di cui al capoverso 2, l’IPI dichiara irricevibile la domanda di brevetto»).

Art. 81

Un’organizzazione85 propone di rinunciare alle modifiche, ritenendo che i termini di pagamento siano stati eccessivamente accorciati.

82 economiesuisse, AIPPI Svizzera, ACBIS/VIPS, ACBSE/VESPA, AROPI, ASCPI/VSP, Frei, INGRES, Isler & Pedrazzini, LES-CH, LIPAV, SWISS MEDTECH 83 economiesuisse, AIPPI Svizzera, ACBIS/VIPS, ACBSE/VESPA, AROPI, ASCPI/VSP, Frei, INGRES, Isler & Pedrazzini, LES-CH, LIPAV, SWISS MEDTECH 84 economiesuisse, AIPPI Svizzera, ACBIS/VIPS, ACBSE/VESPA, AROPI, ASCPI/VSP, Frei, INGRES, Isler & Pedrazzini, LES-CH, LIPAV, SWISS MEDTECH 85 swissuniversities