Rapporto sui risultati
Consultazione 2024/95: Revisione totale dell’ordinanza sui brevetti d'invenzione (ordinanza sui brevetti, OBI) · 27 pagine
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in Svizzera se la via europea non è percorribile ad esempio per ragioni di costi. Inoltre, non è chiaro se la condizione di cui al capoverso 1 lettera a in realtà non sia addirittura adempiuta automaticamente per tutte le domande internazionali di brevetto, dato che l’inventore è comunque sempre comunicato per scritto all’IPI mediante la trasmissione dei documenti della domanda. In caso di inosservanza del termine, di fatto un depositante è così costretto a ricorrere alla procedura europea, dato che una domanda di reintegrazione sarebbe rischiosa e avrebbe pochissime possibilità di successo. La regola 159 paragrafo 1 RE CBE 2000 prevede da un lato un termine di 31 mesi a decorrere dalla data di priorità e, dall’altro, il proseguimento della procedura come rimedio di diritto. Nel rapporto esplicativo, l’esclusione del termine di 30 mesi dal proseguimento della procedura è giustificata con la necessità di accrescere la certezza del diritto, ma poiché i depositanti possono ottenere una protezione per la Svizzera molto più lunga tramite la CBE 2000, tale argomentazione è priva di fondamento. Un’altra ragione addotta è lo snellimento della procedura: siccome non sa quali delle numerose domande internazionali inizieranno la fase nazionale in Svizzera, l’IPI non notifica l’inosservanza del termine. In base alla regolamentazione attualmente prevista, ciò comporta di fatto l’applicazione del termine assoluto di sei mesi secondo l’articolo 46a capoverso 2 LBI. Per i partecipanti in questione, con la formulazione modificata da loro proposta e il termine automatico di due mesi decorsi 30 mesi, i depositanti avrebbero invece la possibilità di rimediare all’inosservanza dei termini senza generare oneri aggiuntivi per l’IPI e senza ridurre la certezza del diritto per i terzi rispetto alla regolamentazione prevista, visto che la CBE 2000 comporta in ogni caso un termine minimo di tre mesi. Infine, le conseguenze giuridiche dei capoversi 1 e 3, ossia la finzione giuridica (derivante dalla CBE 2000) che la domanda del depositante è considerata ritirata da un lato e la dichiarazione di irricevibilità della domanda da parte dell’IPI dall’altro, sono ritenute in contraddizione. Quest’ultima conseguenza è considerata sufficiente.
Art. 148
Le associazioni del settore della PI, due ulteriori associazioni e due organizzazioni121 propongono una modifica del capoverso 1 del seguente tenore: «Um ein Prioritätsrecht geltend zu machen, muss die Anmelderin dem IGE innert der Frist nach Artikel 147 Absatz 1 das Aktenzeichen der früheren Anmeldung oder deren Abschrift nach Artikel 53 Absatz 1 einreichen»122. Per i suddetti partecipanti, la regola 17.2 RE PCT vieta infatti espressamente che un ufficio designato chieda una copia del primo deposito al depositante se quest’ultimo nei confronti dell’ufficio ricevente o dell’Ufficio internazionale si è conformato alle disposizioni relative alla rivendicazione della priorità. La formulazione attualmente prevista dell’articolo 148 impone categoricamente la presentazione del documento di priorità all’IPI, il che è considerato contrasto con la regola 17.2 RE PCT, mentre la modifica proposta è ritenuta conforme alla regola 163 paragrafo 2 RE CBE 2000.
I medesimi partecipanti alla consultazione auspicano la seguente modifica del capoverso 2: «Reicht die Anmelderin das Aktenzeichen der früheren Anmeldung oder deren Abschrift nicht innerhalb der Frist ein, so setzt ihr das IGE eine Frist von drei Monaten, um dies nachzuholen. Wird diese Frist nicht eingehalten, so ist das Prioritätsrecht verwirkt»123. In base all’attuale formulazione del capoverso 2, sembra che sia necessario presentare il documento di priorità non solo all’IPI, ma anche all’ufficio ricevente o all’Ufficio internazionale, il che tuttavia è sbagliato. Non appare nemmeno evidente che debba essere stabilito un termine per la presentazione successiva del documento di priorità o che il depositante ne debba essere informato. L’ultima frase è considerata in contrasto con la regola 17.1 lettera c RE PCT, in base alla quale nessun
121 economiesuisse, AIPPI Svizzera, ACBIS/VIPS, ACBSE/VESPA, AROPI, ASCPI/VSP, Frei, INGRES, Isler & Pedrazzini, LES-CH, LIPAV, SWISS MEDTECH 122 «Per far valere un diritto di priorità, il depositante deve presentare all’IPI il numero di riferimento della domanda anteriore o la sua copia secondo l’articolo 53 capoverso 1 entro il termine di cui all’articolo 147 capoverso 1» (traduzione libera). 123 «Se il depositante non presenta il numero di deposito della domanda anteriore o la sua copia entro il termine, l’IPI gli assegna un termine di tre mesi a tal fine. In caso di inosservanza del termine, il diritto di priorità si estingue» (traduzione libera).