Rapporto sui risultati
Consultazione 2024/95: Revisione totale dell’ordinanza sui brevetti d'invenzione (ordinanza sui brevetti, OBI) · 27 pagine
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Rapporto sui risultati
1 Oggetto della consultazione
La revisione della legge sui brevetti (nLBI)1 approvata dal Parlamento il 15 marzo 2024 ha introdotto varie novità per il brevetto svizzero. L’avamprogetto di revisione totale dell’ordinanza sui brevetti (AP-OBI) concretizza queste modifiche di legge e disciplina i particolari della nuova procedura di rilascio del brevetto, tra cui la ricerca sullo stato della tecnica, obbligatoria per qualsiasi domanda di brevetto, l’esame facoltativo della novità e dell’attività inventiva e la possibilità di depositare atti tecnici in inglese.
L’adeguamento alla nLBI è stato sfruttato come opportunità per aggiornare l’ordinanza, in vigore dal 1° gennaio 1978: numerose sue disposizioni non sono infatti in linea con l’esigenza odierna di presentare, gestire e conservare elettronicamente il maggior numero possibile di documenti. Le modifiche proposte dall’avamprogetto eliminano gli esistenti ostacoli alla digitalizzazione e agevolano la comunicazione elettronica con l’Istituto Federale della Proprietà Intellettuale (IPI) e la gestione elettronica dei dati.
È stata pure snellita la procedura di rilascio dei brevetti eliminando ostacoli e ritardi e armonizzando i termini. I depositanti dispongono di nuove opportunità per accelerare il trattamento della loro domanda, per la quale possono ad esempio chiedere l’inizio anticipato dell’esame completo relativo al contenuto.
Si è per giunta proceduto ad armonizzare in modo mirato le disposizioni con la Convenzione sul brevetto europeo (CBE 2000)2 e con le ordinanze sulla protezione dei marchi (OMP) e del design3, il che garantisce ai depositanti numerose semplificazioni e miglioramenti sul piano tecnico.
La struttura dell’ordinanza vigente è datata e poco chiara a causa delle numerose revisioni parziali. L’avamprogetto proposto pone rimedio a tali lacune.
Le misure d’intervento doganale4, che secondo il diritto vigente sono disciplinate agli articoli 112–112f OBI, non sono state oggetto della consultazione in quanto il Consiglio federale ha posto in vigore le relative disposizioni soltanto il 1° luglio 2025. Le nuove norme d’intervento doganale sono integrate nel disegno dell’ordinanza sui brevetti (art. 20–29).
2 Svolgimento della procedura di consultazione
L’AP-OBI è stato posto in consultazione dal 30 aprile al 22 agosto 2025. Sono stati invitati a esprimersi i Cantoni, la Conferenza dei governi cantonali, il Governo del Principato del Liechtenstein, i partiti politici rappresentati nell'Assemblea federale, le associazioni mantello svizzere dei Comuni, delle Città e delle regioni di montagna, le associazioni mantello dell’economia, il Tribunale federale (TF), il Tribunale federale dei brevetti (TFB), il Tribunale amministrativo federale (TAF) nonché altre organizzazioni interessate.
1
FF 2024 685
2
Convenzione del 5 ottobre 1973 sul brevetto europeo, riveduta a Monaco il 29 novembre 2000 (CBE 2000);
RS 0.232.142.2.
3 Ordinanza del 23 dicembre 1992 sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (OPM); RS 232.111. Ordinanza dell’8 marzo 2002 sulla protezione del design (ODes); RS 232.121. 4 Consultabile sotto: www.ipi.ch > Diritto e politica > Sviluppi nazionali > Diritto dei marchi > Revisione: Distruzione della merce contraffatta (stato: 18.12.2025).