Rapporto sui risultati

Consultazione 2024/95: Revisione totale dell’ordinanza sui brevetti d'invenzione (ordinanza sui brevetti, OBI) · 27 pagine

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Art. 85 cpv. 2

Per ragioni di chiarezza, le associazioni del settore della PI, due ulteriori associazioni e due organizzazioni91 chiedono la seguente precisazione: «Wird die Frist nach Absatz 1 nicht eingehalten, so tritt das IGE nicht auf die Patentanmeldung ein». («In caso di inosservanza del termine di cui al capoverso 1, l’IPI dichiara irricevibile la domanda di brevetto»).

Art. 87

Diversi partecipanti alla consultazione92 chiedono la reintroduzione della ricerca di tipo internazionale secondo l’articolo 59 capoverso 5 lettera b LBI. La possibilità di chiedere una ricerca di tipo internazionale è infatti considerata vantaggiosa per i depositanti in quanto consente la restituzione della tassa di ricerca per un successivo deposito di una domanda di brevetto internazionale o europeo. In pratica, la cancellazione di quest’opportunità farà sì che una domanda svizzera non sarà più presa in considerazione come domanda prioritaria prima di un’internazionalizzazione tramite una domanda PCT. A questo punto, le domande prioritarie riguarderanno esclusivamente i brevetti europei, il che probabilmente ridurrà in misura notevole il numero annuo delle domande svizzere.

Art. 89 cpv. 2

Un’associazione93 auspica un’aggiunta al capoverso 2 del seguente tenore: «I documenti sono citati in relazione alle rivendicazioni a cui si riferiscono. Se del caso, le parti pertinenti di ogni documento citato sono identificate in modo più preciso. «Auf eine Wertung oder Kategorisierung der Dokumente in Bezug auf ihre mögliche Relevanz für die Neuheit und erfinderische Tätigkeit der Patentansprüche wird verzichtet.»94 Il capoverso 2 proposto lascia supporre che il rapporto sullo stato della tecnica sarà più o meno simile a un rapporto di ricerca dell’UEB, vale a dire con la categorizzazione dei documenti trovati in base alla rilevanza stabilita dal ricercatore (categoria X, Y, A ecc.). Siccome in una fase molto precoce della procedura di rilascio e in attesa di un possibile esame completo basato su di essa il rapporto sullo stato della tecnica è elaborato da una singola persona, la categorizzazione o una valutazione dei documenti trovati per ragioni precauzionali è di regola piuttosto sfavorevole al depositante. La pubblicazione di questo rapporto critico sullo stato della tecnica nel fascicolo della domanda mette ufficialmente in discussione la legittimità del brevetto con esame parziale. Ciò non appare appropriato, a maggior ragione se si considera che, visto il tipo di procedura, la valutazione tende a essere negativa. Tale circostanza riduce anche l’attrattiva del brevetto con esame parziale rispetto a diritti di protezione esteri simili, il che dovrebbe ridurre il numero delle domande in Svizzera. Per queste ragioni, la suddetta associazione propone di rinunciare nel rapporto sullo stato della tecnica a una valutazione o categorizzazione dei documenti trovati sotto il profilo della loro possibile rilevanza per la novità e l’attività inventiva delle rivendicazioni. Poiché i documenti in questione continuano a essere pubblicati, per i terzi è senz’altro possibile farsi in maniera semplice un’idea sulla validità giuridica del brevetto con esame parziale.

91 economiesuisse, AIPPI Svizzera, ACBIS/VIPS, ACBSE/VESPA, AROPI, ASCPI/VSP, Frei, INGRES, Isler & Pedrazzini, LES-CH, LIPAV, SWISS MEDTECH 92 AIPPI Svizzera, ACBIS/VIPS, ACBSE/VESPA, ASCPI/VSP, Frei, INGRES, H. Kley, LES-CH, swissuniversities 93 ACBIS/VIPS 94 «Si rinuncia a una valutazione o categorizzazione dei documenti sotto il profilo della loro possibile rilevanza per la novità e l’attività inventiva delle rivendicazioni» (traduzione libera).