Rapporto sui risultati
Consultazione 2024/95: Revisione totale dell’ordinanza sui brevetti d'invenzione (ordinanza sui brevetti, OBI) · 27 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 15Fedlex · Rapporto sui risultati
Per ragioni di chiarezza, le associazioni del settore della PI, due ulteriori associazioni e due organizzazioni86 auspicano la seguente precisazione nel capoverso 3: «Wird die Frist nach Absatz 2 nicht eingehalten, so tritt das IGE nicht auf die Patentanmeldung ein.» («In caso di inosservanza del termine di cui al capoverso 2, l’IPI dichiara irricevibile la domanda di brevetto»).
Art. 82 cpv. 3
Le associazioni del settore della PI, due ulteriori associazioni e due organizzazioni87 auspicano una modifica della seconda frase del capoverso 3 del seguente tenore: «Für nach dem Anmeldedatum aufgestellte überzählige Patentansprüche müssen nach dem Prüfungsabschluss innerhalb der Frist des Art. 109(1) die Anspruchsgebühren bezahlt werden. Werden die Anspruchsgebühren nicht bezahlt, fordert das IGE die Anmelderin auf, diese innerhalb einer vom IGE angesetzten Frist zu bezahlen. Bezahlt die Anmelderin die Anspruchsgebühren nicht oder nur teilweise, so werden die überzähligen Patentansprüche vom letzten Prüfungsabschluss an gestrichen»88. L’obbligo di pagare una tassa di rivendicazione per ciascuna ulteriore rivendicazione comporta ingenti oneri amministrativi. La proposta corrisponde alla regola 71 RE CBE 2000, tranne per la conseguenza giuridica. Considerate le forti restrizioni al proseguimento della procedura, il mancato pagamento dovrebbe comportare un invito con l’indicazione di un termine.
Art. 84 cpv. 1 e 2
Le associazioni del settore della PI, due ulteriori associazioni e due organizzazioni auspicano la seguente modifica al capoverso 1: : «[…], so werden bis zur Übermittlung des definitiven Berichts über den Stand der Technik gemäss Art. 95 PatV nur solche Änderungen der technischen Unterlagen entgegengenommen, […]» 89. Nell’articolo 95 AP-OBI non si parla infatti di rapporto «definitivo», ma semplicemente di rapporto sullo stato della tecnica. Grazie al rimando all’articolo 95 si chiarisce a quale rapporto si fa riferimento.
I medesimi partecipanti alla consultazione auspicano un adeguamento del capoverso 2 del seguente tenore: «Nach Übermittlung des definitiven Berichts über den Stand der Technik gemäss Art. 95 PatV kann die Anmelderin die technischen Unterlagen von sich aus einmal ändern. Dazu muss sie bis zur Stellung des Prüfungsantrags eine Neufassung der technischen Unterlagen einreichen. Das IGE kann verlangen, dass die Änderungen gegenüber der geltenden Fassung ausgewiesen werden»90. L’articolo 92 non prevede un rapporto provvisorio, ma unicamente un rapporto limitato. La comunicazione contiene soltanto un invito di pagamento. Per evitare fraintendimenti, nell’articolo 92 sarebbe opportuno parlare di «rapporto parziale di ricerca» in analogia alla regola 64 paragrafo 1 RE CBE 2000. Siccome le modifiche non sono pubblicate (cfr. art. 96 AP-OBI), secondo i pareri in questione non vi sono ragioni per stabilire un termine per queste ultime.
86 economiesuisse, AIPPI Svizzera, ACBIS/VIPS, ACBSE/VESPA, AROPI, ASCPI/VSP, Frei, INGRES, Isler & Pedrazzini, LES-CH, LIPAV, SWISS MEDTECH 87 economiesuisse, AIPPI Svizzera, ACBIS/VIPS, ACBSE/VESPA, AROPI, ASCPI/VSP, Frei, INGRES, Isler & Pedrazzini, LES-CH, LIPAV, SWISS MEDTECH 88 «Per le rivendicazioni soprannumerarie presentate dopo la data di deposito, dopo la fine dell’esame devono essere pagate le tasse di rivendicazione entro il termine di cui all’articolo 109 capoverso 1. Se le tasse di rivendicazione non sono state pagate, l’IPI assegna al depositante un termine a tal fine. Se il depositante non paga o paga parzialmente le tasse di rivendicazione, le rivendicazioni soprannumerarie vengono eliminate cominciando dall’ultima» (traduzione libera). 89 «[…], fino alla trasmissione del rapporto definitivo sullo stato della tecnica di cui all’articolo 95 OBI sono accettate solo le modifiche degli atti tecnici, […]» (traduzione libera). 90 «Dopo la trasmissione del rapporto definitivo sullo stato della tecnica di cui all’articolo 95 OBI, il depositante può modificare gli atti tecnici una volta di sua iniziativa. A tal fine deve depositare una versione corretta degli atti tecnici prima della presentazione della richiesta di esame. L’IPI può esigere che le modifiche rispetto alla versione vigente siano messe in evidenza» (traduzione libera).