Rapporto sui risultati

Consultazione 2024/95: Revisione totale dell’ordinanza sui brevetti d'invenzione (ordinanza sui brevetti, OBI) · 27 pagine

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Art. 90

Le associazioni del settore della PI, due ulteriori associazioni e due organizzazioni95 auspicano lo stralcio dei capoversi 1 e 2 e la seguente riformulazione del capoverso 3 (nuovo cpv. 1): «L’IPI può invitare il depositante a fornire, entro un termine di tre mesi, informazioni sullo stato della tecnica preso in considerazione bis zum Datum der Aufforderung (fino alla data dell’invito) nell’ambito di altre procedure di brevetto e inerente a un’invenzione oggetto della domanda di brevetto». I partecipanti in questione ritengono infatti che altrimenti le condizioni dell’articolo 90 AP-OBI risulterebbero difficili da soddisfare per i depositanti. Nel caso ad esempio della presentazione di una domanda di brevetto svizzero con priorità di un brevetto tedesco, il mandatario svizzero spesso riceve l’incarico poco prima della scadenza del termine, senza indicazioni sulla disponibilità di una ricerca, motivo per cui il mandatario non è in grado di adempiere i requisiti del capoverso 2. Benché non sia prevista una conseguenza giuridica, un’ordinanza non dovrebbe comunque prevedere disposizioni vincolanti che un depositante scrupoloso non è in grado di osservare. In maniera del tutto inutile, le norme in questione generano inoltre oneri e mettono fretta ai depositanti, il che rende poco attraente presentare una domanda di brevetto in Svizzera. Un depositante scrupoloso con una domanda di brevetto svizzero pendente dovrebbe ad esempio predisporre un sistema di sorveglianza che gli permetta, qualora sia disponibile una ricerca su una domanda prioritaria, di presentare questa ricerca all’IPI «senza indugio», per riprendere la formulazione del capoverso 2. Sempre secondo i suddetti pareri, la disposizione in questione non offre per giunta pressoché alcun vantaggio. Soltanto se la ricerca è già disponibile al momento del deposito, la sua presentazione può agevolare la procedura svizzera. Se però, ad esempio otto anni dopo il deposito, si entra in possesso di una ricerca dell’Ufficio tedesco dei brevetti e dei marchi (Deutsche Patent- und Markenamt, DPMA), l’obbligo stabilito dal dettato attuale dell’articolo 90 AP-OBI di presentarla senza indugio non garantisce alcun valore aggiunto ai depositanti, a terzi o all’IPI. Nella massima parte dei casi, le ricerche effettuate per le domande prioritarie o domande correlate al momento della pubblicazione del brevetto svizzero o del suo rilascio a terzi sono in ogni caso accessibili tramite i rispettivi registri o pubblicazioni dei brevetti, e le ricerche di questo tipo fanno parte dell’attività quotidiana degli addetti ai lavori. Per i terzi non è di alcuna utilità che le ricerche di questo tipo vengano presentate all’IPI, che peraltro non rende nemmeno accessibili gli atti online. Le direttive stabiliscono per giunta che una ricerca del genere in caso di rivendicazione di una priorità deve essere presentata insieme alla comunicazione della data di deposito svizzera, a meno che con l’ufficio dei brevetti della domanda prioritaria sussista un accordo per lo scambio delle ricerche. L’invito di cui all’articolo 90 capoverso 3 AP-OBI va inoltre formulato soltanto in casi eccezionali.

Art. 93

Una persona96 auspica la seguente modifica della frase introduttiva del capoverso 1: «Das IGE verzichtet auf die Erstellung eines Berichts über den Stand der Technik zu einer Patentanmeldung, wenn:» («L’IPI rinuncia a redigere un rapporto sullo stato della tecnica relativo a una domanda di brevetto, se:»). Secondo il suo parere infatti solo una formulazione non ipotetica garantisce ai depositanti la certezza della procedura e del diritto. La rinuncia non può dipendere da criteri legati ai contenuti, ma unicamente dal tipo o dall’origine del rapporto disponibile in base ai criteri stabiliti dall’articolo 93 capoverso 1 lettere a, b o c AP-OBI. La stessa persona chiede per giunta che l’elenco di cui al capoverso 2 includa tutte le autorità menzionate come amministrazioni incaricate della ricerca internazionale nella procedura PCT. Inoltre fa notare che il DPMA nel quadro del PCT non assume ulteriori funzioni oltre a quelle di ufficio ricevente, ufficio designato e ufficio eletto, motivo per cui il DPMA va espressamente menzionato nel capoverso 2.

95 economiesuisse, AIPPI Svizzera, ACBIS/VIPS, ACBSE/VESPA, AROPI, ASCPI/VSP, Frei, INGRES, Isler & Pedrazzini, LES-CH, LIPAV, SWISS MEDTECH 96 H. Kley