Rapporto sui risultati

Consultazione 2024/95: Revisione totale dell’ordinanza sui brevetti d'invenzione (ordinanza sui brevetti, OBI) · 27 pagine

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Patentanmeldung.»103 Siccome la pubblicazione della domanda di brevetto avviene esclusivamente in forma elettronica (art. 96 cpv. 6 AP-OBI), per l’IPI dovrebbe essere abbastanza semplice impedire una pubblicazione anche a breve termine.

Art. 101

Un partecipante alla consultazione104 propone in generale di modificare la terminologia per l’esame relativo al contenuto utilizzando termini che siano «abbastanza» comprensibili. Per l’esame parziale suggerisce di utilizzare le espressioni «obligatorischer Prüfungsantrag» («richiesta di esame obbligatorio») e «Prüfungsgebühr I» («tassa di esame I»).

Art. 102

Un partecipante alla consultazione105 propone in generale di modificare la terminologia per l’esame relativo al contenuto utilizzando termini che siano «abbastanza» comprensibili. Per l’esame completo facoltativo suggerisce di utilizzare le espressioni «fakultativer Prüfungsantrag» («richiesta di esame facoltativo») e «Prüfungsgebühr II» («tassa di esame II»).

Art. 104 cpv. 3 e 4

Le associazioni del settore della PI, due ulteriori associazioni e due organizzazioni106 propongono che, in caso di modifica degli atti tecnici, si debba depositare una versione corretta solo delle pagine modificate. I partecipanti in questione ritengono infatti che l’obbligo sancito dal capoverso 3 di depositare una versione corretta completa degli atti tecnici in caso di modifiche sia oneroso e poco pratico per i diretti interessati. Se le modifiche sono minime, ad esempio in caso di menzione di un documento aggiuntivo concernente lo stato della tecnica nell’introduzione, non avrebbe senso depositare una versione corretta completa della descrizione, anche perché vi è il rischio che si insinuino degli errori. Qualora le modifiche siano di più vasta portata, il deposito di una versione corretta completa è invece considerata opportuna.

I medesimi partecipanti propongono di integrare il capoverso 4 in analogia alla regola 137 paragrafo 5 RE CBE 2000. Il capoverso 4 in vigore limita la possibilità di inserire le caratteristiche della descrizione. La maggior parte dei Paesi consente invece di inserire le caratteristiche che non sono state oggetto della ricerca ma sono legate all’invenzione originaria da un unico concetto inventivo.

Art. 107

Un partecipante alla consultazione107 propone in generale di modificare la terminologia per l’esame relativo al contenuto e di utilizzare termini che siano «abbastanza» comprensibili, avanzando varie proposte in tal senso (v. considerazioni in merito agli art. 101 e 102). Oltre ad auspicare pure l’adeguamento del titolo «Prüfungsgegenstand und Verfahren» («Oggetto dell’esame e procedura»), chiede per giunta di inserire un nuovo capoverso 4 che consenta la sospensione della procedura di esame su richiesta del depositante. Tale richiesta deve avere la precedenza sulle richieste di terzi di un esame completo relativo al contenuto.

103 «Una richiesta di ritiro della domanda di brevetto presentata all’IPI entro 17 mesi dalla data di deposito o di priorità impedisce la pubblicazione della domanda di brevetto» (traduzione libera). 104 H. Kley 105 H. Kley 106 economiesuisse, AIPPI Svizzera, ACBIS/VIPS, ACBSE/VESPA, AROPI, ASCPI/VSP, Frei, INGRES, Isler & Pedrazzini, LES-CH, LIPAV, SWISS MEDTECH 107 H. Kley