Rapporto sui risultati

Consultazione 2024/95: Revisione totale dell’ordinanza sui brevetti d'invenzione (ordinanza sui brevetti, OBI) · 27 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 20Fedlex · Rapporto sui risultati

Art. 112 cpv. 2

Le associazioni del settore della PI, due ulteriori associazioni e due organizzazioni108 propongono una modifica del capoverso 2 del seguente tenore: «Mit dem Antrag auf Teilverzicht sind eine Neufassung der technischen Unterlagen oder Ersatzseiten einzureichen. Das IGE kann verlangen, dass die Änderungen gegenüber der geltenden Fassung ausgewiesen werden.» («Unitamente alla richiesta di rinuncia parziale devono essere depositate una nuova versione degli atti tecnici o delle pagine sostitutive»). I partecipanti in questione reputano infatti che non sia sempre appropriato depositare una versione corretta (completa) degli atti tecnici. Soprattutto se questi ultimi sono voluminosi e le modifiche risultano solo puntuali, la presentazione di pagine sostitutive è ritenuta una soluzione più semplice, che peraltro semplifica anche notevolmente l’esame, da parte dell’IPI o di terzi, delle modifiche apportate, in quanto l’esame in questione si limita alle pagine sostitutive.

Art. 117 cpv. 2

Le associazioni del settore della PI, due ulteriori associazioni e due organizzazioni109 chiedono lo stralcio del capoverso 2 poiché auspicano che, in virtù del diritto di consultazione degli atti, l’IPI consenta a chiunque di accedere agli scambi di scritti nel quadro della procedura di ricorso dinanzi alle istanze competenti. Secondo i suddetti pareri, per ragioni di trasparenza, facilità d’uso e armonizzazione internazionale lo scambio di scritti nel quadro della procedura di ricorso deve essere incluso nel fascicolo, in analogia alla prassi dell’UEB. Il collaudato modello dell’UEB dimostra che si tratta di una soluzione attuabile, che permette di tutelare in modo mirato gli interessi di protezione.

Art. 123 cpv. 1

Le associazioni del settore della PI, due ulteriori associazioni e due organizzazioni110 propongono di inserire ulteriori indicazioni nel registro dei brevetti, ossia la data della decisione di rigetto, la ricezione, il numero di riferimento e il passaggio in giudicato di un’eventuale procedura di ricorso nonché la ricezione di una richiesta di proseguimento della procedura o di reintegrazione e la rispettiva decisione. Per accrescere la certezza del diritto e la trasparenza, i terzi devono avere in qualsiasi momento la possibilità di conoscere lo stato giuridico attuale di una domanda di brevetto o di un brevetto (inclusi un eventuale rigetto e/o informazioni su eventuali ulteriori procedure dinanzi al TFB o al TF).

Art. 137 cpv. 2

Un Cantone111 e un’università112 propongono di ammettere tutte le lingue ufficiali come lingua della procedura, in modo tale da evitare l’esclusione dell’italiano in determinate circostanze.

Art. 138

Un Cantone113 propone una precisazione per quanto concerne lo stato (Patent Kind Code) del fascicolo del brevetto (p. es. «B2»).

108 economiesuisse, AIPPI Svizzera, ACBIS/VIPS, ACBSE/VESPA, AROPI, ASCPI/VSP, Frei, INGRES, Isler & Pedrazzini, LES-CH, LIPAV, SWISS MEDTECH 109 economiesuisse, AIPPI Svizzera, ACBIS/VIPS, ACBSE/VESPA, AROPI, ASCPI/VSP, Frei, INGRES, Isler & Pedrazzini, LES-CH, LIPAV, SWISS MEDTECH 110 economiesuisse, AIPPI Svizzera, ACBIS/VIPS, ACBSE/VESPA, AROPI, ASCPI/VSP, Frei, INGRES, Isler & Pedrazzini, LES-CH, LIPAV, SWISS MEDTECH 111 VD 112 UNIL 113 VD