Rapporto sui risultati
Consultazione 2024/95: Revisione totale dell’ordinanza sui brevetti d'invenzione (ordinanza sui brevetti, OBI) · 27 pagine
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4.3.1 Tasse
Alcuni partecipanti alla consultazione chiedono tasse più basse29, mentre secondo altri l’avamprogetto non fornisce indicazioni concrete sul loro ammontare30. Per un’organizzazione31, il livello delle tasse dev’essere ridotto in modo da consentire a PMI e giovani imprese di accedere a costi contenuti alla protezione dei brevetti. Le relative somme vanno fissate in modo tale da non penalizzare nessuna categoria di depositanti rispetto alle altre. L’attuale importo di 200 franchi per la procedura accelerata di rilascio del brevetto non dovrebbe essere aumentato, oppure comunque di non più del 50 per cento. Due partecipanti alla consultazione32 sottolineano che la struttura delle tasse e dei costi prevista dall’avamprogetto comporta spese complessive notevolmente superiori a quelle per il brevetto europeo, il che potrebbe nuocere alla competitività e all’attrattiva della Svizzera quale piazza per le domande di brevetto. Essi ritengono necessario ridurre le tasse a livello nazionale per rendere il brevetto svizzero più attrattivo rispetto al brevetto europeo.
4.3.2 Disparità di trattamento delle lingue nazionali
Un Cantone e due organizzazioni33 biasimano il fatto che non tutte le lingue ufficiali siano trattate allo stesso modo. Per le domande svizzere, tra le possibili lingue della procedura figurano infatti il tedesco, il francese e l’italiano, mentre la comunicazione dell’IPI concernente i brevetti europei e le domande PCT34 avviene unicamente in tedesco o francese (art. 137 cpv. 2 e 142 cpv. 2 AP-OBI). Tale circostanza, ritenuta in contraddizione con l’articolo 3 AP-OBI, crea incertezza giuridica e una discriminazione tra le lingue, il che è in contrasto con i principi generali dell’Amministrazione federale.
4.3.3 Requisiti degli atti tecnici
Dodici partecipanti alla consultazione35 avanzano osservazioni e proposte di miglioramento in merito ai requisiti degli atti tecnici (art. 37 AP-OBI; definizione dell’invenzione nell’introduzione della descrizione e indicazione delle fonti dello stato della tecnica) e suggeriscono una regolamentazione analoga alla CBE 2000. Al tempo stesso criticano l’obbligo, previsto dall’articolo 44 capoverso 3 AP-OBI, di spiegare i «simboli» delle formule chimiche nell’estratto, obbligo giudicato incomprensibile e inutile (per le singole proposte di modifica, v. cap. 6).
4.3.4 Possibilità di presentare l’elenco della sequenza in un secondo momento
Per quanto concerne gli elenchi delle sequenze presentati dopo la data di deposito, diversi partecipanti alla consultazione36 ritengono poco chiara la conseguenza giuridica, e pertanto propongono di aggiungere un nuovo capoverso 3 all’articolo 38 AP-OBI in analogia alla regola 30 paragrafo 3 RE CBE 200037 (per maggiori dettagli, v. cap. 6).
29
economiesuisse, Forum PMI, SWISS MEDTECH, swiTT
30
AIPPI Svizzera, ACBIS/VIPS, ACBSE/VESPA, AROPI, ASCPI/VSP, Frei, INGRES, Isler & Pedrazzini, LES-CH, LIPAV
31
Forum PMI
32
economiesuisse, SWISS MEDTECH
33
VD, swiTT, UNIL
34
Trattato di cooperazione del 19 giugno 1970 in materia di brevetti (PCT); RS 0.232.141.1.
35
economiesuisse, AIPPI Svizzera, ACBIS/VIPS, ACBSE/VESPA, AROPI, ASCPI/VSP, Frei, INGRES, Isler & Pedrazzini, LES-CH, LIPAV, SWISS MEDTECH
36
economiesuisse, AIPPI Svizzera, ACBIS/VIPS, ACBSE/VESPA, AROPI, ASCPI/VSP, Frei, INGRES, Isler & Pedrazzini, LES-CH, LIPAV, SWISS MEDTECH
37
Regolamento di esecuzione del 7 dicembre 2006 della Convenzione sul brevetto europeo (RE CBE 2000);