Rapporto sui risultati

Consultazione 2024/95: Revisione totale dell’ordinanza sui brevetti d'invenzione (ordinanza sui brevetti, OBI) · 27 pagine

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Art. 60 cpv. 1, 5 e 6

L’articolo 60 cpv. 1 AP-OBI impone di indicare nella descrizione la risorsa genetica e la sua fonte, il che è ritenuto problematico dalle associazioni del settore della PI, da due ulteriori associazioni e da due organizzazioni80, le quali affermano a tale proposito che la descrizione fa parte degli atti tecnici depositati originariamente (art. 49 cpv. 2 lett. b nLBI e art. 74 AP-OBI). Gli atti tecnici depositati originariamente non possono essere modificati in modo tale che l’oggetto della domanda di brevetto modificata vada oltre il contenuto degli atti tecnici depositati originariamente (art. 58 cpv. 2 nLBI). In quasi tutti i casi, le indicazioni sulla risorsa genetica non figurano negli atti tecnici depositati originariamente, ma vengono aggiunte su richiesta dell’IPI nel corso della procedura di esame. Concretamente, alla fine della descrizione viene inserito un capoverso con questa indicazione con una numerazione progressiva, per cui la descrizione finisce in fin dei conti per includere un’indicazione non contenuta negli atti tecnici depositati originariamente. Poiché alla luce dell’articolo 58 capoverso 2 nLBI una tale modifica appare a prima vista non ammissibile, i suddetti partecipanti propongono di stralciare l’espressione «in der Beschreibung» («nella descrizione») nell’articolo 60 capoverso 1 AP-OBI.

Per i medesimi partecipanti alla consultazione81, è per giunta poco chiaro come la conferma scritta di cui al capoverso 5 possa essere resa accessibile al pubblico. Tipicamente questa conferma viene probabilmente fornita nel quadro di una risposta a una notifica ufficiale, per cui ritengono che venga resa accessibile tramite la consultazione del fascicolo. Di conseguenza chiedono di integrare il capoverso 5 con la frase seguente: «Die Erklärung wird in das Aktenheft aufgenommen» («La conferma viene inclusa nel fascicolo»).

Facendo riferimento alle osservazioni in merito all’articolo 60 capoverso 1 AP-OBI, le suddette organizzazioni ritengono inoltre che la formulazione del capoverso 6 non sia pertinente. Pertanto propongono di eliminare il passaggio «sind nicht Bestandteil der Offenbarung der Erfindung» («non sono parte integrante dell’esposto dell’invenzione» e di sostituirlo con la seguente formulazione: «[…] werden nicht Teil der technischen Unterlagen. Das IGE legt die Einzelheiten fest, wie diese nachträglich eingereichten Angaben publiziert werden» («[…] non sono parte degli atti tecnici. L’IPI disciplina i dettagli della pubblicazione di queste indicazioni presentate successivamente»). Essi giustificano tale richiesta adducendo che la finzione giuridica che le indicazioni presentate successivamente non costituiscono parte integrante dell’esposto dell’invenzione non cambia il fatto che le indicazioni in questione diventano parte della descrizione nel fascicolo pubblicato, il che in caso di controversie potrebbe costituire una modifica non ammessa. Una tale incertezza giuridica a scapito dei depositanti è considerata intollerabile. I partecipanti in questione auspicano pure che la risorsa genetica non debba essere per forza indicata nella descrizione, ritenendo che esistono diverse alternative migliori in grado di offrire sicurezza giuridica e garantire in modo chiaro che tali indicazioni non figurino nella descrizione. L’UEB risolve situazioni paragonabili con un’indicazione sulla copertina del fascicolo del brevetto, più o meno del seguente tenore: «Remarks: The file contains technical information submitted after the application was filed and not included in this specification» («Osservazioni: il fascicolo include informazioni tecniche presentate successivamente e non incluse nella presente descrizione»). Un sistema del genere garantisce la certezza del diritto e risulta dunque preferibile anche per l’indicazione delle risorse genetiche, ad esempio con una formulazione del tipo: «Das Aktenheft enthält Informationen gemäss Art. 49a PatG, die nicht Teil der technischen Unterlagen sind» («Il fascicolo contiene informazioni di cui all’articolo 49a LBI che non sono parte degli atti tecnici»). La risorsa genetica può anche essere inserita direttamente nell’indicazione senza un riferimento al fascicolo, ad esempio con la menzione: «Angabe gemäss Art. 49a PatG: […]» («Indicazione secondo l’articolo 49a LBI: […]».)

80 economiesuisse, AIPPI Svizzera, ACBIS/VIPS, ACBSE/VESPA, AROPI, ASCPI/VSP, Frei, INGRES, Isler & Pedrazzini, LES-CH, LIPAV, SWISS MEDTECH 81 economiesuisse, AIPPI Svizzera, ACBIS/VIPS, ACBSE/VESPA, AROPI, ASCPI/VSP, Frei, INGRES, Isler & Pedrazzini, LES-CH, LIPAV, SWISS MEDTECH