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Consultazione 2025/49: Revisione parziale della Costituzione federale e modifica della legge federale sui sistemi d’informazione di polizia della Confederazione · 17 pagine

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Legge federal e sui sistemi d’informazione di polizia della Confederazione

3I dati personali inerenti ai dati di cui al capoverso 1 sono trattati in sistemi d’informazione separati, disciplinati dalla legge federale del 13 giugno 200856 sui sistemi d’informazione di polizia, dalla legge del 26 giugno 199857 sull’asilo, dalla legge federale del 16 dicembre 200558 sugli stranieri e la loro integrazione e dalla legge del 18 marzo 200559 sulle dogane.

7. Codice di procedura penale60

Art. 96 cpv. 2 lett. b

2Sono fatti salvi:

b. le disposizioni della legge federale del 13 giugno 200861 sui sistemi d’informazione di polizia;

Art. 211a Basi per i mezzi e i provvedimenti per le ricerche

Laddove i mezzi e i provvedimenti per le ricerche non sono disciplinati dal diritto federale, le basi giuridiche necessarie sono emanate dai Cantoni.

8. Legge del 17 giugno 201662 sul casellario giudiziale

Art. 46 lett. a n. 6

Le seguenti autorità collegate possono consultare mediante procedura di richiamo tutti i dati figuranti nell’estratto 2 per autorità (art. 38), nella misura necessaria per adempiere i compiti elencati qui appresso:

a. i servizi competenti dell’Ufficio federale di polizia:

6. per effettuare i controlli della rete di sistemi d’informazione di cui all’art. 9 della legge federale del 13 giugno 200863 sui sistemi d’informazione di polizia (LSIP),

56 RS 361

57 RS 142.31

58 RS 142.20

59 RS 631.0

60 RS 312.0

61 RS 361

62 RS 330

63 RS 361