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Consultazione 2025/49: Revisione parziale della Costituzione federale e modifica della legge federale sui sistemi d’informazione di polizia della Confederazione · 17 pagine
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Legge federal e sui sistemi d’informazione di polizia della Confederazione
Art. 24a cpv. 2bis, 4 e 7
2bisFedpol, le autorità cantonali, l’UDSC e la polizia dei trasporti possono trattare dati personali degni di particolare protezione nel sistema d’informazione per allestire quadri della situazione.
4Le autorità di polizia e di perseguimento penale, i giudici della Confederazione e dei Cantoni, l’UDSC e la polizia dei trasporti sono tenuti a trasmettere a fedpol le informazioni ai sensi del capoverso 1 di cui dispongono.
7Le autorità seguenti possono accedere al sistema d’informazione mediante procedura di richiamo:
a. per la prevenzione di comportamenti violenti in occasione di manifestazioni sportive:
1. i servizi di fedpol competenti per l’esecuzione della presente legge,
2. le autorità di polizia dei Cantoni,
3. la polizia dei trasporti,
4. l’UDSC per le funzioni di «controllo di merci, persone e mezzi di trasporto», «competenza di controllo», «coordinamento degli impieghi», «perseguimento penale» e «analisi dei rischi»;
b. per l’esecuzione dei controlli di sicurezza relativi alle persone: i servizi specializzati competenti secondo l’articolo 31 capoverso 2 della legge federale del 18 dicembre 202044 sulla sicurezza delle informazioni.
2. Legge federale del 25 settembre 201545 sulle attività informative
Art. 16 cpv. 1
1Il SIC può disporre la segnalazione, a scopo di ricerca, di persone e veicoli nel sistema di ricerca informatizzato di polizia di cui all’articolo 15 capoverso 1 della legge federale del 13 giugno 200846 sui sistemi d’informazione di polizia (LSIP) e nella parte nazionale del Sistema d’informazione Schengen di cui all’articolo 16 capoverso 2 LSIP.
44 RS 128
45 RS 121
46 RS 361