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Consultazione 2025/49: Revisione parziale della Costituzione federale e modifica della legge federale sui sistemi d’informazione di polizia della Confederazione · 17 pagine

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Legge federal e sui sistemi d’informazione di polizia della Confederazione

4. Abrogato

c. la piattaforma di consultazione di polizia.

Art. 3 cpv. 1, prima parte del periodo, e 2, seconda parte del primo periodo

1I sistemi d’informazione di polizia e la piattaforma di consultazione di polizia sono ….

2… e ad altre autorità svizzere o straniere o a metterli a loro disposizione mediante procedura di richiamo.

Art. 6 cpv. 6

6La durata di conservazione, la cancellazione, l’archiviazione e la distruzione dei dati che possono essere consultati tramite la piattaforma di consultazione di polizia sono rette dal diritto applicabile al sistema d’informazione che contiene i dati.

Art. 7 cpv. 1, prima parte del periodo, 2, 5–6

1Il diritto d’accesso ai dati provenienti dai sistemi d’informazione di polizia della Confederazione è retto …

2L’Ufficio federale di polizia (fedpol) fornisce le informazioni richieste concernenti i sistemi d’informazione da esso gestiti dopo aver consultato l’autorità che ha iscritto o fatto iscrivere i dati nel sistema d’informazione; sono fatti salvi gli articoli 8 e 8a. Le domande di informazione concernenti i dati che possono essere consultati tramite la piattaforma di consultazione di polizia possono essere presentate a fedpol. Fedpol è responsabile del coordinamento con i servizi autorizzati a consultare i dati e mette a disposizione dei richiedenti le informazioni raccolte.

5Il diritto d’accesso ai dati che possono essere consultati tramite la piattaforma di consultazione di polizia è retto dal diritto applicabile al sistema d’informazione che contiene i dati.

6Il diritto d’accesso ai dati trattati secondo il diritto cantonale è retto dal diritto cantonale applicabile.

Art. 9 Oggetto

1Fedpol gestisce una rete di sistemi d’informazione. In questa rete i seguenti sistemi d’informazione di polizia sono collegati fra loro in maniera da consentire agli utenti che dispongono dei necessari diritti d’accesso di consultare, mediante un’unica interrogazione, tutti i sistemi d’informazione collegati:

a. i sistemi d’informazione di polizia secondo gli articoli 10‐15 b;