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Consultazione 2025/49: Revisione parziale della Costituzione federale e modifica della legge federale sui sistemi d’informazione di polizia della Confederazione · 17 pagine
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Legge federal e sui sistemi d’informazione di polizia della Confederazione
n. la SEM, per l’adempimento dei compiti conferitile dagli articoli 5 capoverso 1 lettera c, 98c e 99 LStrI19 nonché dagli articoli 5a, 26 capoverso 2 e 53 lettera b LAsi20;
o. la SEM, nell’ambito dell’adempimento dei suoi compiti in veste di unità nazionale ETIAS.
5Il Consiglio federale può limitare l’accesso al registro da parte degli utenti menzionati nel capoverso 4. La limitazione può concernere sia la quantità dei dati di cui al capoverso 3, sia i sistemi di cui al capoverso 1.
6In base alle indicazioni fornite dalle autorità fonti dell’informazione, fedpol può riunire i dati relativi a una medesima persona.
7Una persona è catalogata nel registro soltanto fintantoché figura in uno o più sistemi d’informazione di cui al capoverso 1. L’iscrizione che la concerne è cancellata automaticamente quando essa non figura più nei sistemi d’informazione di cui al capoverso 1.
8Le autorità cantonali decidono autonomamente se collegare il proprio sistema al registro e quali dati registrare in quest’ultimo. In caso di collegamento sono tuttavia tenute a rispettare:
a. i criteri stabiliti dalla Confederazione per il genere di reati da inserire nel registro; e
b. gli standard tecnici stabiliti dalla Confederazione per facilitare la consultazione di dati.
Art. 15b Sistemi di gestione delle pratiche e degli atti di fedpol
1Fedpol gestisce il sistema informatizzato per la gestione interna delle pratiche e degli atti, che può contenere dati personali degni di particolare protezione.
2Possono esservi registrate tutte le comunicazioni indirizzate a fedpol o provenienti da quest’ultimo, in particolare trascrizioni o registrazioni di telefonate, messaggi di posta elettronica, lettere, messaggi fax. I sistemi possono contenere dati personali degni di particolare protezione.
3I dati possono essere catalogati per persona, per oggetto o per evento e collegati ad altri sistemi d’informazione di polizia o ad altri sistemi d’informazione di fedpol. I dati collegati a un altro sistema d’informazione sottostanno alle medesime disposiz ioni di trattamento dei dati e alle medesime restrizioni circa l’accesso al sistema d’in -formazione principale.
4Le informazioni sono repertoriate in maniera tale da consentire una distinzione, ove necessario, fra le informazioni scambiate nell’ambito di Interpol, di Schengen, di Europol o nell’ambito di altri canali della cooperazione di polizia previsti da un accor do internazionale.
5I sistemi contengono inoltre, separatamente dagli altri dati:
19 RS 142.20
20 RS 142.31