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Consultazione 2025/49: Revisione parziale della Costituzione federale e modifica della legge federale sui sistemi d’informazione di polizia della Confederazione · 17 pagine

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Legge federal e sui sistemi d’informazione di polizia della Confederazione

Art. 17c Piattaforma di consultazione di polizia

1Fedpol gestisce, per conto della Confederazione e dei Cantoni, una piattaforma di consultazione di polizia che collega i sistemi d’informazione correlati alla sicurezza interna. Viene utilizzata dalle autorità federali e cantonali nell’ambito della cooperazione nazionale di polizia.

2La piattaforma di consultazione di polizia consente agli utenti che dispongono dei necessari diritti d’accesso di consultare i dati di cui all’articolo 17e nei sistemi d’informazione collegati.

3Le autorità autorizzate a consultare i dati restano responsabili dei propri sistemi d’informazione collegati e trattano i dati secondo il diritto applicabile.

4Il Consiglio federale stabilisce quali sistemi d’informazione di cui al capoverso 1 sono collegati alla piattaforma di consultazione di polizia ed emana le disposizioni tecniche di esecuzione.

Art. 17d Uso della piattaforma di consultazione di polizia

Nella misura in cui ciò sia necessario all’adempimento dei seguenti compiti, sono autorizzati a consultare i dati provenienti dai sistemi d’informazione dei Cantoni tramite la piattaforma di consultazione:

a. i militari, per l’esercizio dei poteri di polizia secondo l’articolo 92 della legge militare del 3 febbraio 199525;

b. l’UDSC, per le funzioni «controllo di merci, persone e mezzi di trasporto», «competenza di controllo», «coordinamento degli impieghi», «perseguimento penale» e «analisi dei rischi», nell’ambito dei suoi controlli tributari ed extratributari;

c. le autorità di rilascio di cui all’articolo 4 LDI26, per accertare se esistono eventuali motivi per rifiutare il rilascio di documenti d’identità;

d. l’Ufficio federale di giustizia, per l’adempimento dei compiti conferitigli dalla legge federale del 20 marzo 198127 sull’assistenza internazionale in materia penale;

e. l’Ufficio federale dell’aviazione civile, per quanto concerne gli aeromobili, inclusi i relativi documenti, motori e altre parti identificabili;

f. il Ministero pubblico della Confederazione, per l’adempimento dei compiti conferitigli dal CPP28;

g. l’SFS, per l’esecuzione dei controlli di sicurezza relativi alle persone ;

h. i servizi specializzati di cui all’articolo 31 capoverso 2 LSIn29, per l’esecuzione dei controlli di sicurezza relativi alle persone;

25 RS 510.10

26 RS 143.1

27 RS 351.1

28 RS 312.0

29 RS 128