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Consultazione 2025/49: Revisione parziale della Costituzione federale e modifica della legge federale sui sistemi d’informazione di polizia della Confederazione · 17 pagine

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Legge federal e sui sistemi d’informazione di polizia della Confederazione

b. nella rete dei sistemi d’informazione di polizia (art. 9-15b);

c. nel N-SIS (art. 16).

2Il registro serve a migliorare la ricerca di informazioni sulle persone e ad agevolare le procedure di assistenza giudiziaria e amministrativa.

3Il registro contiene le seguenti informazioni:

a. l’identità completa della persona i cui dati sono trattati (in particolare co - gnome, nome, pseudonimo, cognome(i) d’affinità, cognome dei genitori, luogo e data di nascita, numero di controllo);

b. la data dell’iscrizione;

c. il motivo dell’iscrizione, se sono stati rilevati i dati segnaletici di una persona;

d. l’indicazione dell’autorità alla quale richiedere ulteriori informazioni in applicazione dei principi sull’assistenza giudiziaria e amministrativa;

e. la designazione del sistema d’informazione o del tipo di sistema da cui pro - vengono i dati.

4Hanno accesso a questi dati mediante procedura di richiamo :

a. la PGF;

b. il Ministero pubblico della Confederazione e le autorità cantonali di perseguimento penale;

c. il SIC;

d. l’SFS;

e. MROS;

f. le autorità cantonali di polizia;

g. il servizio incaricato della gestione di RIPOL;

h. l’Ufficio federale di giustizia, per l’adempimento dei compiti conferitigli dalla legge federale del 20 marzo 198116 sull’assistenza internazionale in materia penale;

i. il Corpo delle guardie di confine e i servizi antifrode doganale ;

j. la sicurezza militare;

k. le autorità della giustizia militare;

l. i servizi specializzati competenti per l’esecuzione dei controlli di sicurezza relativi alle persone secondo l’articolo 31 capoverso 2 della legge del 18 dicembre 202017 sulla sicurezza delle informazioni (LSIn), ai fini della valutazione del rischio per la sicurezza nel quadro di un controllo di sicurezza relativo alle persone, di una verifica dell’affidabilità o di una valutazione del potenziale di violenza;

m. fedpol, per trattare domande di autorizzazione, per verificare autorizzazioni e per trattare segnalazioni di eventi sospetti secondo la LPre18;

16 RS 351.1

17 RS 128

18 RS 941.42