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Consultazione 2025/49: Revisione parziale della Costituzione federale e modifica della legge federale sui sistemi d’informazione di polizia della Confederazione · 17 pagine
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Legge federal e sui sistemi d’informazione di polizia della Confederazione
abis. MROS, per l’adempimento dei suoi compiti secondo l’articolo 23 LRD13;
ater. fedpol, per l’adempimento dei suoi compiti nell’ambito della cooperazione internazionale di polizia e allo scopo del mantenimento della gestione tecnica del sistema;
Titolo prima dell’art. 15
Abrogato
Art. 15, rubrica, nonché cpv. 1, frase introduttiva, e lett. o, 4 lett. g, h, kquatere 5
Art. 15 Sistema di ricerca informatizzato di polizia
1Fedpol gestisce, in collaborazione con i Cantoni, il sistema di ricerca informatizzato di persone e oggetti RIPOL. Questo sistema serve a sostenere le autorità federali e cantonali nell’adempimento dei compiti seguenti:
o. effettuare un confronto sistematico e automatizzato con RIPOL delle targhe di veicoli rilevate nell’ambito della ricerca automatica di veicoli e del monitoraggio del traffico conformemente all’articolo 108 della legge del 18 marzo 200514 sulle dogane (LD) o al diritto cantonale applicabile, ai fini della ricerca di persone od oggetti nonché di individuazione, prevenzione e perseguimento di crimini o delitti.
4Nell’adempimento dei loro compiti, le autorità e i servizi seguenti possono consultare i dati del sistema informatizzato mediante procedura di richiamo :
g. la Segreteria di Stato dell’economia (SECO) e le autorità cantonali e comunali competenti in materia di migrazione e di mercato del lavoro, per verificare se uno straniero è iscritto nel sistema informatizzato ;
h. le autorità di rilascio di cui all’articolo 4 della legge del 22 giugno 200115 sui documenti d’identità (LDI), per accertare se esistono eventuali motivi per rifiutare il rilascio di documenti d’identità;
kquater. MROS.
5Abrogato
Art. 15a Registro nazionale di polizia
1Fedpol gestisce, in collaborazione con le autorità di perseguimento penale e di polizia della Confederazione e dei Cantoni, il registro nazionale di polizia (registro). Il registro permette di appurare se su una determinata persona sono trattati dati:
a. nei sistemi d’informazione delle autorità cantonali di polizia;
13 RS 955.0
14 RS 631.0
15 RS 143.1