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Consultazione 2025/49: Revisione parziale della Costituzione federale e modifica della legge federale sui sistemi d’informazione di polizia della Confederazione · 17 pagine

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Legge federal e sui sistemi d’informazione di polizia della Confederazione

abis. MROS, per l’adempimento dei suoi compiti secondo l’articolo 23 LRD13;

ater. fedpol, per l’adempimento dei suoi compiti nell’ambito della cooperazione internazionale di polizia e allo scopo del mantenimento della gestione tecnica del sistema;

Titolo prima dell’art. 15

Abrogato

Art. 15, rubrica, nonché cpv. 1, frase introduttiva, e lett. o, 4 lett. g, h, kquatere 5

Art. 15 Sistema di ricerca informatizzato di polizia

1Fedpol gestisce, in collaborazione con i Cantoni, il sistema di ricerca informatizzato di persone e oggetti RIPOL. Questo sistema serve a sostenere le autorità federali e cantonali nell’adempimento dei compiti seguenti:

o. effettuare un confronto sistematico e automatizzato con RIPOL delle targhe di veicoli rilevate nell’ambito della ricerca automatica di veicoli e del monitoraggio del traffico conformemente all’articolo 108 della legge del 18 marzo 200514 sulle dogane (LD) o al diritto cantonale applicabile, ai fini della ricerca di persone od oggetti nonché di individuazione, prevenzione e perseguimento di crimini o delitti.

4Nell’adempimento dei loro compiti, le autorità e i servizi seguenti possono consultare i dati del sistema informatizzato mediante procedura di richiamo :

g. la Segreteria di Stato dell’economia (SECO) e le autorità cantonali e comunali competenti in materia di migrazione e di mercato del lavoro, per verificare se uno straniero è iscritto nel sistema informatizzato ;

h. le autorità di rilascio di cui all’articolo 4 della legge del 22 giugno 200115 sui documenti d’identità (LDI), per accertare se esistono eventuali motivi per rifiutare il rilascio di documenti d’identità;

kquater. MROS.

5Abrogato

Art. 15a Registro nazionale di polizia

1Fedpol gestisce, in collaborazione con le autorità di perseguimento penale e di polizia della Confederazione e dei Cantoni, il registro nazionale di polizia (registro). Il registro permette di appurare se su una determinata persona sono trattati dati:

a. nei sistemi d’informazione delle autorità cantonali di polizia;

13 RS 955.0

14 RS 631.0

15 RS 143.1