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Consultazione 2025/49: Revisione parziale della Costituzione federale e modifica della legge federale sui sistemi d’informazione di polizia della Confederazione · 17 pagine
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Legge federal e sui sistemi d’informazione di polizia della Confederazione
abis. accertare le caratteristiche fisiche e rilevare le impronte digitali e palmari di una persona ai fini della sua identificazione;
2bisL’accertamento delle caratteristiche fisiche e il rilevamento delle impronte digitali e palmari sono disposti con ordine scritto succintamente motivato. Nei casi urgenti possono essere ordinati oralmente, ma devono successivamente essere confermati e motivati per scritto.
2terSe la persona in questione rifiuta di sottomettersi all’ordine della polizia, decide il pubblico ministero.
13. Legge federale del 25 settembre 202069 sui precursori di sostanze esplodenti
Art. 18 cpv. 1 lett. a
1Per trattare le domande di autorizzazione di acquisto e di autorizzazione eccezionale, per verificare tali autorizzazioni e per trattare le segnalazioni di eventi sospetti, i servizi competenti di fedpol possono accedere automaticamente ai sistemi d’infor mazione seguenti:
a. sistema di sostegno alle indagini di polizia giudiziaria della Confederazione di cui all’articolo 10 della legge federale del 13 giugno 200870 sui sistemi d’informazione di polizia (LSIP);
14. Legge del 10 ottobre 199771 sul riciclaggio di denaro
Art. 35a cpv. 1
1Per svolgere i suoi compiti, l’Ufficio di comunicazione può verificare, mediante una procedura di richiamo, se la persona oggetto di una comunicazione o di una denuncia è registrata in uno dei sistemi d’informazione o nella piattaforma di consultazione di polizia seguenti:
69 RS 941.42
70 RS 361
71 RS 955.0