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Consultazione 2025/49: Revisione parziale della Costituzione federale e modifica della legge federale sui sistemi d’informazione di polizia della Confederazione · 17 pagine

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Legge federal e sui sistemi d’informazione di polizia della Confederazione

a. i dati concernenti pratiche dei servizi competenti in materia di documenti d’identità e di ricerca di persone scomparse;

b. le informazioni necessarie per ordinare misure atte a prevenire attività terroristiche ai sensi della sezione 5 LMSI21;

c. le decisioni di fedpol ai sensi degli articoli 67 capoverso 4 e 68 LStrI22.

6I dati di cui al capoverso 5 lettere b e c sono conservati per una durata massima di 15 anni.

7L’accesso a questi sistemi mediante procedura di richiamo informatizzata è riservato al personale di fedpol e all’Ufficio federale di giustizia, per l’adempimento dei compiti conferitigli dalla legge federale del 20 marzo 198123 sull’assistenza internazionale in materia penale. Hanno accesso ai sistemi allo scopo di trattare i dati di cui al capoverso 5 lettere b e c i collaboratori di fedpol responsabili del trattamento delle rispettive decisioni.

Titolo prima dell’art. 16

Sezione 3: Sistema d’informazione Schengen/Dublino

Art. 16 cpv. 2 lett. lbis

2Il N-SIS serve a sostenere gli uffici federali e cantonali nell’adempimento dei compiti seguenti:

lbis. effettuare un confronto sistematico e automatizzato con il N-SIS delle targhe di veicoli rilevate nell’ambito della ricerca automatizzata di veicoli e del monitoraggio del traffico conformemente all’articolo 108 LD24 o al diritto cantonale applicabile, ai fini della ricerca di persone od oggetti nonché di individuazione, prevenzione e perseguimento di crimini o delitti;

Titolo prima dell’art. 17

Sezione 3a: Altri sistemi d’informazione di polizia e trattamenti di dati

Art. 17

Abrogato

21 RS 120

22 RS 142.20

23 RS 351.1

24 RS 631.0