Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/60: Strategia multicanale per l’informazione, l’allerta e l’allarme alla popolazione · 28 pagine

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7.4 Rispetto del principio di sussidiarietà e del principio dell’equivalenza fi-

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La Confederazione rispetta l’autonomia dei Cantoni e tiene conto dei principi di sussidiarietà e di equivalenza fiscale. Nei disegni legislativi federali si deve evitare il trasferimento degli oneri tra Confederazione e Cantoni. Nel quadro del federalismo costituzionale, i Cantoni attuano il diritto federale senza alcuna compensazione.

Il principio dell’equivalenza fiscale sancito dall’articolo 43a capoversi 2 e 3 Cost. mira a garantire la concordanza tra decisori, sostenitori dei costi e beneficiari. Se questa non è data, possono crearsi incentivi indesiderati. Nell’elaborazione di disegni normativi federali occorre inoltre fare in modo che gli oneri non vengano trasferiti dai Cantoni alla Confederazione o viceversa. Affinché le attività statali possano svolgersi nel modo più efficiente ed efficace possibile, i compiti della Confederazione e dei Cantoni dovrebbero essere ripartiti nel modo più chiaro possibile. Se dall’esecuzione della legislazione federale derivano oneri finanziari sostenibili per i Cantoni, questi ultimi non possono far valere alcun diritto a un indennizzo nei confronti della Confederazione in base al principio dell’equivalenza fiscale.

Il presente progetto consente di migliorare il rispetto del principio di sussidiarietà e di quello di equivalenza fiscale, in particolare nel settore delle sirene. Queste costituiscono un sistema decentralizzato radicato a livello locale, utilizzato principalmente dai Cantoni. Ciononostante, secondo la legge attuale la responsabilità ricade sulla Confederazione, che nell’ambito del finanziamento in base alle competenze si fa carico anche dei costi. Finora, la manutenzione e l’esercizio sono stati garantiti dai Cantoni e continueranno ad esserlo anche nel periodo transitorio, ma in linea di principio sempre a titolo oneroso. Pertanto, la competenza decisionale spetta ai Cantoni, nonostante i costi siano a carico della Confederazione. Questa costellazione conduce inevitabilmente a un sistema inefficiente che per di più crea falsi incentivi. La regolamentazione proposta prevede al contrario una chiara ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni e riunisce a livello cantonale le responsabilità relative alle decisioni e all’assunzione dei costi, favorendo così l’uso efficiente dei fondi e riducendo l’onere amministrativo a tutti i livelli.

Al contrario, Alertswiss e cell broadcast sono sistemi nazionali e non sono ancorati a livello locale. È quindi opportuno che siano gestiti centralmente dalla Confederazione per tutta la Svizzera. Questo vale anche per il sistema centrale, che per essere pienamente efficace deve essere gestito in modo centralizzato.

7.5 Conformità alla legge sui sussidi

La proposta non prevede nuovi sussidi.

7.6 Delega di competenze legislative

La competenza legislativa può essere delegata tramite leggi federali, a meno che ciò non sia escluso dalla Costituzione federale (art. 164 cpv. 2 Cost). Il presente progetto prevede le seguenti deleghe di poteri legislativi: