Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/60: Strategia multicanale per l’informazione, l’allerta e l’allarme alla popolazione · 28 pagine
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su standard unitari per quel che concerne la diffusione di informazioni e istruzioni di comportamento. Per questo, eventi analoghi che si verificano in luoghi diversi devono essere comunicati in modo uniforme per quanto concerne l’importanza, la gravità e le misure da adottare.
La disposizione relativa ai punti di raccolta d’urgenza è trasferita al terzo capitolo, poiché la competenza in materia spetta ai Cantoni, ma rimane sostanzialmente invariata.
La disposizione relativa alla radio d’emergenza è abrogata.
Art. 16 Allerta, allarme e informazione in caso d’evento
Capoverso 1: in caso di eventi di competenza della Confederazione (art. 7 cpv. 1), essa può incaricare i Cantoni di diffondere informazioni o allerte attraverso i loro canali o di dare l’allarme. Se i Cantoni non sono in grado di attivare le sirene fisse in tempo utile, la Confederazione può assumersi questo compito in via sussidiaria (art. 18 cpv. 5 OP-Pop).
Capoverso 2: i Cantoni sono responsabili per le sirene fisse e mobili, ovvero per tutti gli investimenti e l’esercizio.
I Cantoni sono quindi responsabili, ad esempio:
• dell’acquisto e l’esercizio delle sirene fisse e mobili; sono tenuti inoltre a specificare le norme di installazione e di esercizio e a disciplinare l’allacciamento di una sirena fissa alla protezione contro i fulmini o a un sistema di calate;
• della creazione dei requisiti legali sulla proprietà e sull’edilizia e il finanziamento di eventuali servitù;
• della pianificazione degli allarmi e della diffusione acustica del segnale;
• del controllo dei regolamenti d’emergenza e dei dossier d’intervento delle centrali idroelettriche per conto dell’Ufficio federale dell’energia (UFE), così come, in collaborazione con i gestori degli impianti d’accumulazione, dell’allarme nelle zone d’inondazione (l’allarme acqua è legato alla licenza d’esercizio);
• dell’esecuzione dei test di sistema;
• dell’installazione elettrica (230V);
• della sorveglianza, come finora, dei componenti decentrali del sistema di comando remoto delle sirene, ovvero dei dispositivi di telecomando (apparecchi di telecomando, ATP) e di comando (apparecchi di comando Polyalert, ACP), nonché della segnalazione di eventuali guasti o modifiche all’installazione del telecomando delle sirene al Service Operation Desk (SOD) BIAS;
• della partecipazione alla prova annuale delle sirene e del rispetto della finestra temporale prevista a tal fine. Analizzano i risultati del test e ne comunicano il risultato.
Capoverso 3: nonostante il trasferimento delle competenze relative alle sirene, occorre continuare a garantire un «servizio di base» adeguato e uniforme in tutto il