Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/60: Strategia multicanale per l’informazione, l’allerta e l’allarme alla popolazione · 28 pagine

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Paese. A tal fine, il Consiglio federale deve poter emanare norme minime, ad esempio per la copertura minima, la prova delle sirene e il segnale d’allarme, nonché per l’interfaccia tra le sirene fisse e il dispositivo di telecomando. Inoltre, le sirene devono essere sottoposte a una procedura di omologazione.

Art. 16a

In virtù della competenza dei Cantoni, questo articolo è stato spostato dall’articolo 9 al terzo capitolo.

Art. 17

L’allarme acqua è disciplinato nell’articolo 11 della legge federale sugli impianti di accumulazione (LimA). Questo statuisce quando deve essere gestito e mantenuto un sistema di allarme acqua. Le sirene fisse munite di tale allarme vengono gestite con il sistema di allarme acqua, che è parte integrante del sistema centrale Polyalert provvisto di sistema di attivazione a distanza delle sirene.

I gestori delle centrali idroelettriche devono continuare a indennizzare l’UFPP per l’esercizio e la manutenzione del sistema di attivazione a distanza delle sirene (art. 24 cpv. 2 LPPC). I costi devono tuttavia essere rivisti e adeguati, poiché includono una quota per le sirene che con la nuova disposizione saranno di nuovo di competenza dei Cantoni.

Secondo la nuova disposizione, i Cantoni sono responsabili di tutte le sirene presenti sul loro territorio, comprese le sirene combinate (previste sia per l’allarme generale che per quello relativo all’acqua). Spetta ai Cantoni decidere come suddividere il finanziamento per l’installazione e l’esercizio delle sirene combinate tra il Cantone e il gestore della centrale elettrica.

Capoverso 3: questo paragrafo viene stralciato in quanto la competenza è ora dei Cantoni. D’ora in avanti spetterà a loro emanare le disposizioni esecutive.

Art. 24 Sistemi per l’allerta e l’allarme e per la diffusione di informazioni e istruzioni di comportamento

Capoverso 1: la Confederazione sostiene i costi di tutti i sistemi di sua competenza, vale a dire del sistema centrale Polyalert con il sistema di attivazione a distanza delle sirene, di Alertswiss e del cell broadcast. La radio d’emergenza viene abbandonata. I dettagli sono riportati ai punti 3.2 e 5.

Capoverso 2: il progetto prevede che i costi delle sirene saranno a carico dei Cantoni. Questi saranno responsabili delle sirene fisse e mobili, ossia di tutti gli investimenti che le riguardano e del loro esercizio. I dettagli sono forniti nelle spiegazioni all’articolo 16.

Capoverso 3: l’attuale capoverso 2 (nuovo capoverso 3) è stato modificato affinché d’ora in avanti i gestori degli impianti d’accumulazione debbano sostenere solo i costi per l’esercizio e la manutenzione del sistema di attivazione a distanza dell’allarme acqua. La competenza per le sirene fisse è stata trasferita ai Cantoni.