Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/60: Strategia multicanale per l’informazione, l’allerta e l’allarme alla popolazione · 28 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 25Fedlex · Rapporto esplicativo

con l’UFPP, la quale non sarà più necessaria. Nel complesso, il carico di lavoro amministrativo per i Cantoni dovrebbe quindi diminuire.

Grazie al progetto di legge, la qualità dell’informazione, dell’allerta e dell’allarme alla popolazione aumenta in egual misura nelle città, negli agglomerati e nelle regioni di montagna. Oggi le aree discoste possono essere allertate tramite comunicati radio soggetti all’obbligo di diffusione, l’app Alertswiss e le sirene mobili, le quali seguono un percorso predefinito e non sono quindi immediatamente udibili ovunque. Con l’introduzione del cell broadcast, la velocità e la portata degli allarmi aumenta notevolmente, soprattutto nelle aree rurali. In quelle urbane, sono soprattutto le persone in ambienti insonorizzati ad essere raggiunte meglio di oggi. L’ulteriore sviluppo dei punti di raccolta d’urgenza (in particolare per l’accesso alla WLAN in caso di interruzione della rete) e dell’app Alertswiss (con la disponibilità di informazioni di emergenza sul dispositivo) dovrebbero permettere di sfruttare il potenziale degli smartphone a favore della protezione della popolazione anche in situazioni in cui la rete mobile non è disponibile.

7 Aspetti giuridici

7.1 Costituzionalità

Il progetto si fonda sull’articolo 57 Cost., che prevede per la Confederazione e i Cantoni, nell’ambito delle loro competenze, il compito di provvedere alla sicurezza del Paese e alla protezione della popolazione.

Le modifiche proposte sono compatibili con gli impegni internazionali della Svizzera. Non comportano nuovi obblighi della Svizzera verso altri Stati o organizzazioni internazionali e sono compatibili con il diritto europeo vigente o in corso di elaborazione nonché con le raccomandazioni pertinenti nell’ambito della protezione dei diritti umani (Consiglio d’Europa, ONU).

7.2 Forma dell’atto

Nel caso in questione si tratta di disposizioni importanti ai sensi dell’articolo 164 della Costituzione federale che devono pertanto essere emanate sotto forma di legge formale.

7.3 Subordinazione al freno alle spese

Conformemente all’articolo 159 capoverso 3 lettera b Cost., i crediti d’impegno per il rimodernamento dei sistemi d’allarme e d’informazione in caso d’evento e lo smantellamento della radio d’emergenza richiedono il consenso della maggioranza dei membri di entrambe le Camere federali, poiché comportano spese uniche superiori a 20 milioni di franchi e nuove spese ricorrenti superiori a 2 milioni di franchi.