Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/71: Modifica di quattro ordinanze del codice stradale per l’adeguamento dei requisiti applicabili ai veicoli commerciali elettrici fino a 4,25 tonnellate · 23 pagine

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previste per i conducenti di autoveicoli leggeri. Le norme della circolazione e la segnaletica che riguardano gli autoveicoli pesanti non si applicano ai conducenti di veicoli a emissioni zero, nonostante questi siano omologati quali autoveicoli pesanti ai sensi del codice stradale. Al nuovo capoverso 1 lettere b e c, alcune norme e segnali stradali validi per determinate categorie di veicoli leggeri diventano espressamente applicabili anche ai veicoli pesanti a emissioni zero con peso totale massimo di 4,25 t: lo scopo è garantire che dette regole specifiche, collegate alla «destinazione d’uso» dei veicolo, si applichino, a prescindere dal riferimento generale alle disposizioni di circolazione stradale per le autovetture leggere, anche ai conducenti di suddetti veicoli pesanti.

La nuova norma è di facile comprensione. Si ispira al vigente articolo 42 capoverso 4 ONC, secondo il quale i conducenti di ciclomotori devono attenersi alle norme per ciclisti. Il rinvio contenuto nella nuova disposizione comprende espressamente anche la segnaletica. Ai fini della leggibilità della normativa, si rinuncia pertanto a sancire espressamente nella legislazione in materia, in riferimento ai singoli segnali, la deroga per i veicoli a motore pesanti a emissioni zero e peso complessivo massimo di 4,25 t quando il peso eccedente le 3,5 t è imputabile esclusivamente al peso del sistema di propulsione.

Per quanto riguarda le disposizioni inerenti alla patente di guida, il nuovo articolo 41c AP-ONC non avrà alcuna incidenza sulle agevolazioni vigenti per veicoli a emissioni zero (art. 4 cpv. 5 lett. f n. 2 e h OAC). I conducenti di minibus, ad esempio, dovranno sempre essere titolari di una licenza di condurre di sottocategoria D1.

La nuova norma richiede infine un adeguamento della prescrizione inerente al segnale «Intervallo minimo» (2.47) all’articolo 28 capoverso 1 OSStr.

Per i veicoli a motore pesanti, le velocità massime consentite incidono sull’impostazione del dispositivo di limitazione della velocità. La nuova disposizione richiede pertanto anche l’adeguamento delle norme di costruzione ed equipaggiamento del dispositivo (v. commento all’art. 99 OETV al pt. 4.4).

Alternative esaminate

Come alternativa è stata valutata la possibilità di limitare le nuove norme ai soli veicoli commerciali elettrici. I veicoli a motore a emissioni zero elencati nella colonna blu della tabella 1 si differenziano essenzialmente per struttura ed equipaggiamenti – adattati allo scopo specifico. La limitazione suggerita avrebbe comportato una disparità di trattamento ingiustificabile: i veicoli commerciali elettrici non sarebbero più stati soggetti al divieto di circolazione per autocarri, mentre i pullman a emissioni zero e peso totale massimo di 4,25 t sarebbero rimasti soggetti al divieto di circolazione per autobus; mentre i veicoli commerciali elettrici avrebbero potuto circolare su autostrade e semiautostrade alla velocità massima di 120 km/h anziché 80 km/h, il limite massimo consentito per i camper pesanti a emissioni zero e peso totale massimo di 4,25 t sarebbe rimasto 100 km/h (art. 5 cpv. 2 lett. b ONC); anche altre norme della circolazione, come le regole di precedenza agli incroci su strade strette (art. 9 cpv. 2 ONC), sarebbero