Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/71: Modifica di quattro ordinanze del codice stradale per l’adeguamento dei requisiti applicabili ai veicoli commerciali elettrici fino a 4,25 tonnellate · 23 pagine
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- segnale «Intervallo minimo» (2.47): distanza minima per tutti i veicoli a motore pesanti (art. 28 cpv. 1 OSStr)19
- pittogrammi «Autoveicoli pesanti» (5.21), «Autocarro» (5.22), «Autocarro con rimorchio» (5.23), «Autoarticolato» (5.24) e «Autobus» (5.25) (allegato 2 n. 5 OS-Str)
Nell’ambito dell’attuazione della mozione Bourgeois 18.3420, all’articolo 91a capoverso 1 lettere m e n ONC sono già state introdotte deroghe al divieto di circolazione notturna e domenicale per i veicoli pesanti a emissioni zero. Queste deroghe rimangono valide nonostante la norma generale di cui all’articolo 41c capoverso 1 AP-ONC. Da un lato, infatti, vanno oltre il contenuto normativo della nuova disposizione proposta, in quanto alla lettera n sono esclusi dal divieto di circolazione notturna e domenicale anche gli autoarticolati a emissioni zero di peso complessivo fino a 5,75 t. Dall’altro, l’articolo 2 capoverso 2 LCStr conferisce espressamente al Consiglio federale la competenza per disciplinare i dettagli relativi al divieto di circolazione notturna e domenicale. Rimane da verificare se la nuova norma stradale da sola è sufficiente per adempiere a questo incarico.
Cpv. 1 lett. b e c: l’articolo 3a capoverso 3 ONC impone ai conducenti di autobus e minibus di ricordare adeguatamente ai passeggeri l’obbligo di allacciare le cinture di sicurezza. Il capoverso 1 lettera b precisa espressamente che tale dovere vige anche per i conducenti di pullman a emissioni zero con peso totale massimo di 4,25 t, garantendo in questo modo che non siano esonerati dall’obbligo di informazione in virtù del rinvio generale al codice stradale applicabile ai conducenti di veicoli a motore leggeri di cui al capoverso 1 lettera a. Lo stesso vale per la segnaletica relativa ai camper (lett. c). L’ONC e l’OSStr contengono inoltre disposizioni che valgono sia per i conducenti di veicoli del trasporto pubblico di linea sia per chi circola con il proprio veicolo in prossimità di questi (cfr. p. es. art. 17 cpv. 5 ONC, art. 38 cpv. 3 ONC e art. 45 cpv. 2 OSStr). Non occorre un riferimento a tali disposizioni nel nuovo articolo 41c AP-ONC, perché si applicano a tutti i veicoli del trasporto pubblico di linea, indipendentemente dal loro peso.
Cpv. 2: i limiti di peso sono segnalati principalmente per ragioni legate alla statica dell’infrastruttura stradale. Le prescrizioni sulla segnaletica non si riferiscono pertanto al peso totale indicato nella licenza di circolazione, ma al peso operativo, ossia il peso effettivo del veicolo comprensivo del peso degli occupanti, del carico e, per i veicoli trattori, del carico d’appoggio o della sella del rimorchio (art. 7 cpv. 2 OETV). Le prescrizioni sulla segnaletica relative al peso massimo non sono quindi interessate dalla norma generale della circolazione di cui al capoverso 1 lettera a, come precisato espressamente nel nuovo capoverso 2.
19 Per quanto riguarda la riformulazione della disposizione, si vedano le spiegazioni relative all’OSStr al punto 4.3.