Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/71: Modifica di quattro ordinanze del codice stradale per l’adeguamento dei requisiti applicabili ai veicoli commerciali elettrici fino a 4,25 tonnellate · 23 pagine
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risultate difficilmente spiegabili, tanto più considerando che i veicoli a motore a emissioni zero, sebbene più pesanti, sono difficili da distinguere a occhio nudo dai quelli leggeri.
3.3 Esame di immatricolazione e obbligo di equipaggiamento
Normativa proposta
La procedura di omologazione dei veicoli commerciali elettrici è adeguata a quella prevista per i veicoli leggeri; l’eliminazione di alcuni dispositivi di equipaggiamento consente inoltre di aumentare la portata utile. Ulteriori modifiche tecniche derivano dagli adeguamenti proposti alle disposizioni sui tempi di lavoro, di guida e di riposo, nonché dall’aumento della velocità massima consentita.
Alternative esaminate
Già in sede di attuazione della mozione Bourgeois 18.3420 era stata esaminata la possibilità di classificare come «autofurgoni» i veicoli commerciali elettrici il cui peso complessivo supera quello dei furgoni tradizionali di al massimo 750 kg per via del sistema di trazione alternativa (v. cap. 1.2 Alternative esaminate e soluzione scelta). La discrepanza rispetto alla classificazione secondo il regolamento (UE) 2018/85816 e la risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3) dell’UNECE17, che avrebbe comportato tra l’altro la necessità di adeguamenti nei sistemi informatici e nelle disposizioni cantonali relative ai prelievi fiscali nel settore stradale, ha fatto propendere l’ago della bilancia a sfavore, in considerazione degli elevati costi indiretti a carico della collettività. Alle stesse conclusioni è giunta anche la verifica approfondita volta a esaminare l’eventuale assegnazione dei veicoli in Svizzera alla categoria UE N1. Se da un lato i costruttori di piccole dimensioni orientati al mercato svizzero potrebbero beneficiare di regimi derogatori e rinunciare a sistemi di assistenza rilevanti per la sicurezza, i produttori dell’UE non ne sarebbero in grado. Questi ultimi devono infatti progettare tutti i veicoli la cui «massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile» è compresa tra 3,5 e 4,5 t come veicoli di categoria N2, con conseguente discriminazione a causa dei più stringenti requisiti tecnici.
I dispositivi di protezione laterale sono progettati per impedire che gli utenti della strada vulnerabili rimangano intrappolati sotto il veicolo in caso di incidente durante una manovra di svolta. Tali dispositivi, pesanti circa 30 kg, sono obbligatori per i veicoli sopra le 3,5 t, ma non per gli autofurgoni, più leggeri. Maggiore è il carico sostenuto dall’asse posteriore, maggiore è il rischio di lesioni personali, indipendentemente dalla composizione del peso. Un’eventuale deroga all’obbligo dei dispositivi di protezione laterale per
16 V. nota 19
17 Consolidated Resolution on the Construction of Vehicles (R.E.3) consultabile all’indirizzo https://unece.org/transport/vehicle-regulations/wp29/resolutions > ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.7.