Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/71: Modifica di quattro ordinanze del codice stradale per l’adeguamento dei requisiti applicabili ai veicoli commerciali elettrici fino a 4,25 tonnellate · 23 pagine

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3 Punti essenziali del progetto

3.1 Ore di lavoro, di guida e di riposo nei trasporti nazionali

Normativa proposta

I conducenti di autocarri pesanti adibiti al trasporto di merci con un peso complessivo fino a 4,25 t il cui peso totale supera le 3,5 t per via del sistema di propulsione a emissioni zero devono essere equiparati ai conducenti di furgoni con motore a combustione interna e peso complessivo fino a 3,5 t. Di conseguenza, sono esonerati dalle prescrizioni sui tempi di lavoro, di guida e di riposo nel trasporto nazionale. Ciò significa che per i trasporti in Svizzera non avranno più l’obbligo di utilizzare il tachigrafo con carta del conducente né quello di dotare il proprio veicolo di cronotachigrafo. Decade l’obbligo di salvare i dati del tachigrafo e si riduce l’onere amministrativo.

Alternative esaminate

Nell’ambito del disciplinamento derogatorio facoltativo di cui all’articolo 13 del regolamento (CE) n. 561/2006 sono state esaminate diverse opzioni. Restringere la deroga nel trasporto nazionale ai conducenti di autoveicoli pesanti a emissioni zero e con un peso totale fino a 4,25 t utilizzati entro un raggio di 100 km dalla sede dell'azienda porrebbe le imprese delle regioni di confine in una posizione di svantaggio competitivo: valida solo per i trasporti all’interno della Svizzera, l’esenzione si applicherebbe in un’area meno estesa di quella dei potenziali concorrenti in regioni centrali.

Estendere la deroga ai conducenti di autoveicoli pesanti con sistemi di propulsione a emissioni zero e peso totale fino a 7,5 t andrebbe invece ben oltre il quadro normativo. Il peso della batteria rende i veicoli elettrici più pesanti di quelli con motore termico, ma non ne giustifica un limite di peso così elevato.

La soglia di 4,25 t sembra quindi essere un compromesso ragionevole per compensare il peso aggiuntivo della tecnologia verde, senza estendere la deroga in maniera sproporzionata.

Adeguamenti formali

Nel quadro della presente revisione vengono effettuati tre adeguamenti meramente formali, senza effetti sul piano materiale: In primo luogo, l’articolo 3 capoverso 3 AP-OLR 1 precisa che è possibile applicare in Svizzera norme inerenti alle carte tachigrafiche – in particolare la confisca di carte conducente contraffatte – anche a conducenti di veicoli immatricolati all’estero. Tale precisazione semplifica l’applicazione del diritto da parte delle autorità esecutive e corrisponde alle best practices. In secondo luogo, l'articolo 11a capoverso 2 AP-OLR 1 limita a tre ore la guida in orario notturno per i viaggi di andata e ritorno se il periodo di riposo settimanale è rinviato. Inoltre, nell’articolo 13c capoverso 1 il riferimento all’OETV è introdotto mediante abbreviazione, dal momento che è fatto riferimento a suddetta ordinanza già all’articolo 4.