Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/71: Modifica di quattro ordinanze del codice stradale per l’adeguamento dei requisiti applicabili ai veicoli commerciali elettrici fino a 4,25 tonnellate · 23 pagine
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nei quali la motrice è un autoveicolo pesante con un peso totale fino a 4,25 t in cui il peso in eccesso è imputabile esclusivamente al sistema di trazione a emissioni zero.
Art. 4 cpv. 2 lett. bter
La vigente OLR 1 non si applica ai conducenti di autoarticolati con veicolo trattore a trazione convenzionale e il cui peso totale ammesso è inferiore a 5 t, a condizione che effettuino esclusivamente viaggi non rientranti nel campo di applicazione dell’OLR 1. La nuova disposizione estende l’esenzione agli autoarticolati a emissioni zero con peso totale superiore a 5 t e inferiore a 5,75 t, a condizione che il peso aggiuntivo sia imputabile esclusivamente alla tecnologia di propulsione, equiparando in tal modo i conducenti di autoarticolati convenzionali a quelli di autoarticolati ecologici.
Art. 4 cpv. 4
Onde equiparare i conducenti di autoveicoli pesanti con un peso complessivo fino a 4,25 t, nei quali il superamento delle 3,5 t è dovuto al peso del sistema di propulsione a emissioni zero, e i conducenti di autofurgoni (max. 3,5 t) con motore termico, è prevista un’eccezione per «veicoli singoli» nei trasporti nazionali, introdotta in un capoverso separato e non nell’elenco del capoverso 2, di modo che sia valida non solo quando i conducenti effettuano viaggi esclusi dall’ambito di applicazione dell’OLR 1. Questo corrisponde alla normativa per i conducenti che effettuano viaggi con furgoni con motore a combustione.
Per i conducenti la cui attività professionale è solo parzialmente soggetta all’ordinanza sugli autisti continua ad applicarsi l’articolo 20, ovvero essi non hanno il diritto, nella loro attività professionale complessiva, di superare i limiti fissati nell’ordinanza in questione.
Art. 11a cpv. 2
Con questo capoverso si intende rendere esplicito che se nei viaggi di andata e ritorno il periodo di riposo settimanale è rinviato, il tempo di guida notturna deve essere ridotto a tre ore.