Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/71: Modifica di quattro ordinanze del codice stradale per l’adeguamento dei requisiti applicabili ai veicoli commerciali elettrici fino a 4,25 tonnellate · 23 pagine

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2 Diritto comparato e rapporto con il diritto europeo

Il regolamento (CE) n. 561/20068 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada non prevede l’esenzione dalle norme sulle ore di lavoro e di riposo per i conducenti di autoveicoli pesanti per il trasporto di cose con peso totale fino a 4,25 t, il cui peso in eccesso rispetto alle 3,5 t è dovuto esclusivamente al sistema di propulsione ecologico. Permette tuttavia agli Stati membri dell’UE di concedere deroghe ai conducenti di veicoli adibiti al trasporto di merci entro un raggio di 100 km dalla sede dell’impresa e alimentati a gas naturale compresso, gas liquefatto o a elettricità, e la cui massa massima consentita, inclusi rimorchi o semirimorchi, non supera le 7,5 t (art. 13, par. 1, lett. f). Il regolamento (CE) n. 561/2006 non è direttamente applicabile in Svizzera. In virtù dell'Accordo sui trasporti terrestri (ATT)9, la Confederazione ha introdotto nel proprio diritto nazionale disposizioni equivalenti a quelle del regolamento in parola (art. 52 cpv. 6 ATT). Le deroghe previste dall’articolo 13 del regolamento (CE)

n. 561/2006 non sono vincolanti né per i Paesi UE né per la Svizzera, bensì facoltative: ogni Stato – Svizzera compresa, nei limiti dei propri impegni – può quindi decidere autonomamente se e in che misura applicare tali deroghe. In particolare, l’area interessata dall’eccezione (p. es. un raggio di 100 km dalla sede dell’azienda) può essere estesa o omessa del tutto in funzione delle dimensioni e delle caratteristiche geografiche del Paese, purché non siano compromessi gli obiettivi del regolamento, in particolare la tutela dei conducenti e la sicurezza stradale.

Per operare la distinzione tra veicoli a motore leggeri e pesanti, il diritto internazionale in materia di norme della circolazione e di segnaletica si basa su un peso veicolare di 3,5 t e non prevede eccezioni per i conducenti di mezzi pesanti fino a 4,25 t quando l’eccedenza rispetto alle 3,5 t è dovuta esclusivamente al sistema di propulsione pulito. L’articolo 13 paragrafo 6 della Convenzione dell’8 novembre 196810 sulla circolazione stradale stabilisce che i veicoli il cui peso massimo autorizzato supera 3,5 t devono mantenere tra loro una distanza sufficiente in modo che chi li sorpassa possa rientrare

8Regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio, GU L 102 dell’11.4.2006, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n.165/2014, GU L 60 del 28.2.2014, pag. 1.

9ATT; RS 0.740.72

10 RS 0.741.10