Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/71: Modifica di quattro ordinanze del codice stradale per l’adeguamento dei requisiti applicabili ai veicoli commerciali elettrici fino a 4,25 tonnellate · 23 pagine

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può essere abrogata. L’elenco delle deroghe all’obbligo di equipaggiamento viene ampliato con l’aggiunta della lettera e.

Art. 100 cpv. 1 (commento a carattere dichiarativo)

Le prescrizioni di equipaggiamento in merito al tachigrafo sono contenute nell’articolo 100 OETV. La proposta di abrogare tale obbligo per i veicoli commerciali elettrici fino a 4,25 t non richiede modifiche all’articolo in parola, essendo tale obbligo determinato dall’assoggettamento dei conducenti alle norme sui tempi di lavoro, guida e riposo. Nei veicoli pesanti, se non è presente un tachigrafo occorre montare un dispositivo per la registrazione dei dati ai sensi dell’articolo 102 OETV, che registra la velocità (funzione altrimenti integrata nel tachigrafo) e serve agli accertamenti in casi di incidenti. Il «sistema di registrazione dei dati di eventi secondo il diritto UE» (art. 102a OETV) è un dispositivo con finalità simili. Le pertinenti disposizioni europee del regolamento (UE) 2019/214420 prescrivono l’equipaggiamento di autovetture e furgoni dal 6 luglio 2024 e dei veicoli commerciali pesanti solo dal 7 gennaio 2029. Questo requisito consente di preservare i dati in caso di incidente come per i furgoni.

Art. 114 cpv. 2

Nei veicoli a emissioni zero fino a 4,25 t non sarà più necessario trasportare un estintore. Questo comporterà una riduzione di circa 10 kg del peso a vuoto e conseguente aumento del carico utile e si risparmierà lo spazio per il suo alloggiamento. Gli estintori portatili attualmente prescritti spesso non riescono a prevenire o spegnere gli incendi dei veicoli, specialmente quando le batterie risultano danneggiate. Se utilizzati correttamente nella fase iniziale di sviluppo del fuoco, possono rallentarne la propagazione. In questo modo, in caso di incidente rimane più tempo per soccorrere le persone.

20 Regolamento (UE) 2019/2144 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo ai requisiti di omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché di sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli, per quanto riguarda la loro sicurezza generale e la protezione degli occupanti dei veicoli e degli altri utenti vulnerabili della strada, che modifica il regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga i regolamenti (CE) n. 78/2009, (CE) n. 79/2009 e (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 631/2009, (UE) n. 406/2010, (UE) n. 672/2010, (UE) n. 1003/2010, (UE) n. 1005/2010, (UE) n. 1008/2010, (UE) n. 1009/2010, (UE) n. 19/2011, (UE) n. 109/2011, (UE) n. 458/2011, (UE) n. 65/2012, (UE) n. 130/2012, (UE) n. 347/2012, (UE) n. 351/2012, (UE) n. 1230/2012 e (UE) 2015/166 della Commissione, GU L 325 del 16.12.2019, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento delegato (UE) 2023/2590, GU L, 2023/2590 del 22.11.2023.