Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/71: Modifica di quattro ordinanze del codice stradale per l’adeguamento dei requisiti applicabili ai veicoli commerciali elettrici fino a 4,25 tonnellate · 23 pagine
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4.3 Ordinanza del 5 settembre 1979 sulla segnaletica stradale (OSStr)
Art. 28 cpv. 1
Secondo il vigente articolo 28 capoverso 1 OSStr, il segnale «Intervallo minimo» obbliga i conducenti di tutti i veicoli a motore con peso totale superiore a 3,5 t a mantenere tra loro la distanza minima indicata. A differenza del divieto di circolazione per autocarri, quindi, la disposizione non si basa sulla tipologia di veicolo a motore pesante, ma sul peso totale. Alla luce della nuova norma generale proposta all’articolo 41c capoverso 1 AP-ONC, questo potrebbe dare adito a malintesi, lasciando pensare che i veicoli a emissioni zero con un peso totale di al massimo 3,5 t debbano rispettare il segnale. È quindi fatto riferimento alla categoria di «veicoli a motore pesanti» anche all’articolo 28 capoverso 1. La disposizione interessa anche gli autoarticolati (motrice e rimorchio) il cui peso complessivo supera le 3,5 t.
4.4 Ordinanza del 19 giugno 1995 concernente le esigenze tecniche per i vei-
coli stradali (OETV)
Art. 32 cpv. 2
Prima della prima immatricolazione, i veicoli devono essere sottoposti a controllo ufficiale. Nel caso di mezzi provvisti di un’approvazione del tipo, i Cantoni possono delegare suddetto controllo a terzi che lavorano presso una concessionaria o un importatore. Questa fattispecie non si applica ad oggi ai veicoli a motore pesanti, il che significa che anche i veicoli a emissioni zero di peso complessivo tra 3,5 e 4,25 t devono sempre essere portati presso le autorità cantonali. Questa disposizione facoltativa deve quindi essere estesa, lasciando ai Cantoni un margine di manovra circa le modalità di delega.
Come per i furgoni, la disposizione può essere applicata solo ai veicoli completi (p. es. i furgoni chiusi). Il collaudo in officina non si applica ai veicoli che non sono stati omologati nella versione definitiva, come i telai con cabina di cui è prevista l’integrazione con un ponte o un cassone isotermico da parte di un carrozziere.
Per mantenere la chiarezza della norma nonostante l’inserimento di questa nuova disposizione, il testo vigente del capoverso viene suddiviso in lettere.
Art. 99 cpv. 2 lett. e (nuovo)
I dispositivi di limitazione della velocità regolano la potenza del motore in modo che non si possa circolare a una velocità superiore di quella impostata. I requisiti tecnici sono disciplinati dal regolamento ONU n. 89, che raccomanda, nel suo ambito di applicazione, in quali casi devono essere prescritti dispositivi di limitazione della velocità: sono raccomandati per i veicoli il cui peso massimo autorizzato supera le 10 t e la cui velocità massima è inferiore al limite generale. In ragione del nuovo articolo 41c ONC entrambe le condizioni non si applicano, o non si applicano più, ai veicoli a emissioni zero in oggetto. La prescrizione di installazione del dispositivo per i mezzi in questione della categoria N2 fino a 4,25 t non è quindi più supportata dal diritto internazionale e