Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/71: Modifica di quattro ordinanze del codice stradale per l’adeguamento dei requisiti applicabili ai veicoli commerciali elettrici fino a 4,25 tonnellate · 23 pagine

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i veicoli elettrici fino a 4,25 t comporterebbe un pericolo non trascurabile per la sicurezza e, per tale motivo, non viene suggerita.

Ridurre la frequenza dei controlli, allineandola alla normativa applicabile ai veicoli leggeri potrebbe ridurre i costi operativi. Già oggi, in Svizzera, i veicoli pesanti godono di determinate agevolazioni non previste nel diritto dell’Unione. Non si propone pertanto una nuova regolamentazione ancora più divergente dalla legislazione UE, potenzialmente rilevante per la sicurezza stradale.

4 Commento ai singoli articoli

4.1 Ordinanza del 19 giugno 1995 per gli autisti (OLR 1)

Art. 3 cpv. 3

Il capoverso introduce una deroga al principio di territorialità sancito all’articolo 56 capoverso 2 lettera a LCStr, elencando le prescrizioni applicabili in territorio svizzero ai conducenti di veicoli immatricolati all'estero. Le violazioni di queste disposizioni sono punibili in Svizzera anche se commesse all’estero.

L'introduzione del cronotachigrafo digitale nel 2006 ha portato alla creazione di norme specifiche per le varie carte tachigrafiche raccolte negli articoli 13a–13e. L’osservanza degli articoli 13a e 13b è fondamentale per le autorità esecutive nel quadro dei controlli di mezzi immatricolati all’estero. Tali norme consentono ad esempio di confiscare una carta del conducente contraffatta, denunciando il reato agli omologhi esteri. L’emendamento proposto rende esplicita, anche in Svizzera, la possibilità di ritirare carte del conducente contraffatte appartenenti a conducenti di veicoli immatricolati all’estero.

Art. 4 cpv. 2 lett. bbis

Ai sensi dell’articolo 4 capoverso 2 lettera b, i conducenti di combinazioni di veicoli per il trasporto merci in cui il peso complessivo del veicolo trattore non supera le 3,5 t non sono soggetti all'ordinanza per gli autisti, a condizione che effettuino esclusivamente viaggi non rientranti nel campo di applicazione dell’OLR 1. La stessa regola si applica ora anche ai conducenti di combinazioni di veicoli per il trasporto merci con veicolo trattore a emissioni zero (art. 9a cpv. 2 OETV18) il cui peso totale è superiore a 3,5 t ma inferiore a 4,25 t e il peso in eccesso è dovuto esclusivamente al sistema di trazione non inquinante.

Questa modifica equipara i conducenti di combinazioni di veicoli la cui motrice è un autofurgone (max. 3,5 t) con motore termico e i conducenti di combinazioni di veicoli

18 RS 741.41