Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/71: Modifica di quattro ordinanze del codice stradale per l’adeguamento dei requisiti applicabili ai veicoli commerciali elettrici fino a 4,25 tonnellate · 23 pagine
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elettrici fino a 4,25 t effettuano spostamenti entro un raggio di 100 km dalla sede dell’impresa; a condizione quindi che questi mezzi siano utilizzati solo in territorio nazionale e non nel traffico transfrontaliero, le nuove regole sono compatibili con le disposizioni ATT.
La parità di trattamento proposta, insieme alla deroga che ne deriva, si fondano sulle disposizioni facoltative di cui all’articolo 13 del regolamento (CE) n. 561/2006 che ciascun Stato membro ha facoltà di recepire nel proprio diritto nazionale. Il progetto è quindi in linea con gli impegni della Svizzera nei confronti dell’UE, in quanto non esula dal campo di applicazione dell’ATT e non viola alcuna norma vincolante del regolamento (CE) n. 561/2006.
Le prescrizioni svizzere in materia di classificazione, omologazione (approvazione del tipo), costruzione ed equipaggiamento dei veicoli sono in larga misura armonizzate con quelle dell’UE. Le modifiche proposte non introducono nuove norme e sono quindi compatibili con l’accordo pertinente al trasporto su strada in materia di abbattimento degli ostacoli tecnici agli scambi23. L’accordo e le prescrizioni UE in materia di omologazione di cui al regolamento (UE) 2018/85824 non escludono che, ai fini dell’immatricolazione, nella legislazione nazionale siano richiesti equipaggiamenti non omologati. Le modifiche di prescrizioni svizzere relative a tali elementi non producono divergenze con il diritto dell’UE. Anche la procedura di immatricolazione e i test che la precedono non sono precisati nel diritto UE e possono essere definiti individualmente da ciascuno Stato.
6.2.3 Accordo UNECE del 1958
Le modifiche dei requisiti tecnici sono in linea con i regolamenti (addenda) dell’Accordo del 20 marzo 195825 concernente l’adozione di regolamenti tecnici armonizzati delle Nazioni Unite per i veicoli a ruote, gli equipaggiamenti e i pezzi che possono essere installati o usati in veicoli a ruote, nonché le condizioni per il riconoscimento reciproco di omologazioni concesse sulla base di tali regolamenti.
6.2.4 Convenzioni di Vienna del 1968
Le novità proposte sono fondamentalmente incompatibili con la Convenzione di Vienna dell’8 novembre 1968 sulla circolazione stradale e la Convenzione di Vienna dell’8 novembre 1968 sulla segnaletica stradale, che non prevedono deroghe alle prescrizioni relative ai mezzi pesanti per singole categorie di veicoli il cui peso complessivo supera le 3,5 t. Tuttavia, diversi Paesi hanno avviato l’adeguamento della segnaletica per escludere i veicoli elettrici da determinati segnali attraverso i pannelli integrativi. In Germania, per esempio, possono essere esentati dal divieto di circolazione per autocarri
23MRA; RS 0.946.526.81
24V. nota 19