Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/87: Modifiche dell’ordinanza sulla protezione civile (comprese le modifiche dell’ordinanza sul servizio civile, dell’ordinanza sul trattamento dei dati nel sistema automatizzato d’informazione del servizio civile e dell’ordinanza sui sistemi d’informazione militari e su altri sistemi d’informazione nel DDPS) · 21 pagine
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L’attuale procedura di trasferimento mediante una decisione, la quale sostanzialmente dispone la prestazione di servizio civile in un istituto d’impiego diverso da quello origi nariamente previsto, lascia aperte le conseguenze giuridiche relative all’impiego origi nario fino al termine del trasferimento. Inoltre, un trasferimento consente anche una convocazione per una data o una durata diversa del periodo d’impiego originario. Nella pratica, tali disposizioni si sono rivelate complicate e di difficile attuazione. È invece più opportuno precisare che un trasferimento può avvenire solo nel periodo d’impiego per il quale la persona soggetta al servizio civile è già stata convocata. L’impiego originario prosegue indipendentemente dal trasferimento se, dopo il compimento del nuovo im piego, il periodo di quello originario non è ancora scaduto e quindi è ancora possibile prestare giorni di servizio nell’istituto d’impiego originario. L’obiettivo è quello di evitare che la persona soggetta al servizio civile subisca svantaggi irragionevoli in relazione alla pianificazione dell’impiego, ad esempio potendo prestare un numero di giorni di servizio notevolmente inferiore a quello inizialmente previsto. Questo è lo scopo delle formulazioni proposte nel capoverso 1 e nel nuovo capoverso 1bis. Idealmente, la per sona interessata dal trasferimento presta tutti i giorni di servizio previsti nel periodo originario, prima nell’istituto d’impiego originario, poi in quello nuovo e, successiva mente, eventualmente di nuovo in quello iniziale. Vengono quindi conteggiati tutti i giorni di servizio prestati nei rispettivi istituti d’impiego. L’interruzione del periodo d’im piego originario sarà quindi necessaria solo in casi eccezionali; pertanto, le disposizioni del precedente capoverso 7 sull’intesa con l’istituto d’impiego e sull’eventuale interru zione dell’impiego non sono più necessarie. Si applica l’articolo 43 OSCi.
Art. 43 cpv.2bis
Questa nuova norma relativa all’interruzione del servizio civile in corso a seguito di una convocazione per un impiego in un’organizzazione di protezione civile ai sensi dell’ar ticolo 46 capoversi 1 e 2 LPPC è necessaria perché in tale caso la convocazione viene emessa dall’organizzazione di protezione civile competente secondo la procedura can tonale e non dal CIVI nell’ambito di una decisione di trasferimento secondo l’arti colo 40b OSCi.
Art. 46 cpv. 4 lett. d
Nel caso di impieghi secondo l’articolo 46 capoversi 1 e 2 LPPC della durata massima di 10 giorni per i quali l’organizzazione di protezione civile competente emette una con vocazione secondo la procedura cantonale, il motivo di differimento del servizio previ sto dall’articolo 46 capoverso 3 lettera d non deve essere applicabile: i problemi di sa lute devono essere segnalati durante l’interrogazione sanitaria d’entrata (cfr. art. 18a cpv. 1 lett. b). L’elenco dei motivi di rifiuto è ampliato di conseguenza. Nel caso di im pieghi di breve durata, inoltre, solo molto raramente sussisteranno motivi sufficiente mente gravi per accogliere una domanda di differimento a causa del rischio di perdita del posto di lavoro. Ciò deve tuttavia essere preso in considerazione a livello di appli cazione del diritto nell’ambito della valutazione della proporzionalità, con il risultato che in questi casi è probabile che solo raramente una domanda avrà esito positivo.
Art. 53 cpv. 1 lett. e e cpv. 6