Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/87: Modifiche dell’ordinanza sulla protezione civile (comprese le modifiche dell’ordinanza sul servizio civile, dell’ordinanza sul trattamento dei dati nel sistema automatizzato d’informazione del servizio civile e dell’ordinanza sui sistemi d’informazione militari e su altri sistemi d’informazione nel DDPS) · 21 pagine

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Art. 27, capoverso 1

La denominazione del sistema di gestione del personale dell’esercito e della protezione civile (PISA) è modificata per adeguarla a quella utilizzata nell’articolo 3 capoverso 1 lettera a dell’ordinanza sui sistemi d’informazione militari e su altri sistemi d’informa zione nel DDPS (OSIM, RS 510.911). Nella denominazione utilizzata finora mancava «e della protezione civile».

Art. 28 Decisione

La disposizione viene completamente rivista: il capoverso 1 precisa che la decisione di ammissione contiene i giorni di servizio da prestare. Il capoverso 2 disciplina i casi in cui viene emanata una decisione separata, ossia quando i requisiti per l’ammissione sono soddisfatti, ma è noto che i dati devono ancora essere aggiornati nel PISA. Il fatto che tali lavori amministrativi da parte dell’esercito richiedano talvolta molto tempo, non deve comportare un ritardo irragionevole nella decisione di ammissione (lett. a). La data dell’istruzione di base per le persone che devono prestare servizio civile in un’or ganizzazione di protezione civile è fissata solo nell’ambito dell’assegnazione della fun zione da parte dell’ufficiale di reclutamento della protezione civile. L’obbligo di assol vere l’istruzione di base e le date corrispondenti devono essere comunicati sotto forma di decisione affinché la persona soggetta al servizio civile possa procedere alla pianifi cazione obbligatoria dei propri impieghi nel servizio civile. L’obbligo di cui al capo verso 2 lettera b deve essere disposto entro tre mesi dal momento in cui la decisione di ammissione è passata in giudicato (cpv. 3).

L’attuale (unico) capoverso dell’articolo 28 relativo alla possibilità per il CIVI di firmare le sue decisioni «con firme apposte da macchine» non è compatibile con le disposizioni sulla notificazione di decisioni dell’ordinanza sulla comunicazione per via elettronica nell’ambito di procedimenti amministrativi (OCE-PA; RS 172.021.2) e deve pertanto essere abrogato senza essere sostituito (cfr. anche art. 109 cpv. 2 OSC).

Art. 31a, rubrica

e cpv. 1

L’elenco delle disposizioni che rimangono riservate in relazione all’obbligo di ricerca e di accordo sull’impiego è completato dal nuovo articolo 8cbisOSCi, poiché conforme mente all’articolo 19a cpv. 4 della LSC riveduta, per gli impieghi nelle organizzazioni di protezione civile non è necessario stipulare una convenzione d’impiego. Di conse guenza viene aggiornato anche il rimando nella rubrica.

Art. 35 cpv. 1 e 2

Il nuovo obbligo di prestare servizio civile in organizzazioni di protezione civile in ag giunta a quello di svolgere gli impieghi concordati con gli istituti d’impiego tradizionali, presuppone la conoscenza dei servizi pianificati dalle autorità. Da un lato, le persone soggette all’obbligo di prestare servizio civile devono sapere quando gli impieghi nel servizio civile presso gli istituti d’impiego tradizionali non sono compatibili con i servizi d’istruzione nella protezione civile (cfr. cpv. 1); dal canto suo, il CIVI deve disporre di queste informazioni quando valuta se approvare o meno una convenzione d’impiego. Lo strumento centrale per il coordinamento e l’esecuzione efficiente degli impieghi del