Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/87: Modifiche dell’ordinanza sulla protezione civile (comprese le modifiche dell’ordinanza sul servizio civile, dell’ordinanza sul trattamento dei dati nel sistema automatizzato d’informazione del servizio civile e dell’ordinanza sui sistemi d’informazione militari e su altri sistemi d’informazione nel DDPS) · 21 pagine
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Il capoverso 3 precisa quando e in quale forma l’organizzazione di protezione civile comunica alla persona soggetta al servizio civile i dettagli relativi al suo impiego in un’organizzazione di tale tipo. Al fine di ridurre al minimo l’onere amministrativo per le organizzazioni di protezione civile, queste possono comunicare i dettagli alle persone soggette al servizio civile nella stessa forma della convocazione ordinaria utilizzata per i militi della protezione civile.
Il capoverso 4 prevede che l’organizzazione di protezione civile informi tempestiva mente il CIVI di ogni convocazione a un intervento ai sensi dell’articolo 46 capoversi 1 e 2 LPPCi; a seconda del tipo e della portata dell’evento, ciò può avvenire anche solo dopo due o tre giorni. Si garantisce così che il CIVI possa confermare a posteriori la convocazione cantonale e calcolare i giorni di servizio.
Art. 8cquaterOrganizzazioni di protezione civile come istituti d’impiego: notifica di vio lazioni dei doveri
Questo articolo chiarisce le competenze nei casi in cui la persona soggetta al servizio civile abbia violato i suoi obblighi e l’avvertimento e l’ammonimento da parte dell’orga nizzazione di protezione civile in qualità di istituto d’impiego non siano stati sufficienti (cfr. art. 67 cpv. 2 LSC); garantisce inoltre che in caso di impiego presso organizzazioni di protezione civile vengano applicate procedure disciplinari ai sensi dell’articolo 71 ca poverso 1 LSC. Una violazione dei doveri è segnalata dall’ufficio cantonale responsa bile della protezione civile. Se interessi importanti dell’organizzazione di protezione ci vile, come ad esempio il mancato rispetto delle disposizioni di servizio, richiedono un’in terruzione immediata di un impiego, la segnalazione deve avvenire senza indugio, af finché il CIVI possa adottare rapidamente i necessari provvedimenti, come congedare la persona che presta servizio civile, e avviare successivamente una procedura disci plinare.
Titolo prima dell’articolo 9
La modifica riguarda il completamento del riferimento all’articolo.
Art. 9 cpv. 2
La deroga all’appendice 1 OSCi sul numero massimo di persone che prestano servizio civile in un istituto d’impiego è estesa anche agli impieghi del servizio civile nella pro tezione civile conformemente all’articolo 9 capoverso 2 e 3 della LSC riveduta (lett. e dell’elenco ora strutturato in lettere).
Art. 15, rubrica
nonché cpv. 2bise 3
La modifica ha lo scopo di specificare che una persona soggetta al servizio civile non può revocare il consenso a effettuare periodi di servizio civile più lunghi in qualità di quadro nell’ambito di impieghi in organizzazioni di protezione civile, mentre tale possi bilità continua a sussistere per gli impieghi all’estero. Di conseguenza, viene aggiornato anche il rimando nella rubrica.