Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/87: Modifiche dell’ordinanza sulla protezione civile (comprese le modifiche dell’ordinanza sul servizio civile, dell’ordinanza sul trattamento dei dati nel sistema automatizzato d’informazione del servizio civile e dell’ordinanza sui sistemi d’informazione militari e su altri sistemi d’informazione nel DDPS) · 21 pagine
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Capoverso 1 lettera e: i giorni lavorativi in cui la persona che presta servizio civile è assente dall’istituto d’impiego senza giustificazione (art. 56 cpv. 1 lett. f) non saranno più conteggiati, nemmeno se la persona in questione lavora per almeno cinque ore in tale giornata per l’istituto d’impiego.
Capoverso 6: la nuova disposizione relativa al conteggio dei giorni di servizio prestati in un’organizzazione di protezione civile si basa sul principio dell’articolo 41 della LPPC rivista, secondo cui nel calcolo della tassa d’esenzione dal servizio militare vengono conteggiati tutti i giorni di servizio di protezione civile prestati che secondo la legisla zione in materia di protezione civile sono retribuiti con il soldo (cfr. art. 26 e 27 OPCi).
Art. 54 cpv. 4
La nuova disposizione concernente il trattamento dei giorni di assenza per malattia o infortunio che ricadono in un periodo d’impiego del servizio civile in un’organizzazione di protezione civile tiene conto del fatto che, secondo l’articolo 41 della LPPC riveduta, i giorni di servizio prestati nella protezione civile vengono computati ai fini del calcolo della tassa d’esenzione dal servizio militare solo se sono retribuiti. I giorni di assenza che, dopo il licenziamento dal servizio di protezione civile, ricadono nel periodo di ser vizio civile originariamente convocato, non sono più retribuiti secondo le norme dell’OPCi e quindi non vengono nemmeno computati. L’articolo 54 capoverso 4 OSCi proposto si allinea alle disposizioni applicabili ai servizi di protezione civile.
Art. 56 cpv. 3
La nuova disposizione relativa alla non computabilità dei giorni di servizio tiene conto del fatto che i giorni di servizio prestati secondo l’articolo 41 LPPC sono computati nel calcolo della tassa d’esenzione dal servizio militare solo se danno diritto al soldo. Se condo l’articolo 26 OPCi, le prestazioni di servizio inferiori alle otto ore, i giorni di ma lattia (eccetto il giorno del licenziamento), i congedi (eccetto il giorno di arrivo e di par tenza) nonché i giorni del fine settimana che non danno diritto al soldo non sono com putati. L’articolo 56 capoverso 3 OSCi proposto si fonda su questo principio determi nante per i servizi di protezione civile.
Art. 72 cpv. 6
Anche se la durata minima di 180 giorni come presupposto per il diritto alle vacanze (conformemente all’articolo 72 capoverso 1 OSCi) è difficilmente raggiungibile quando il servizio civile viene prestato esclusivamente in un’organizzazione di protezione civile, il nuovo capoverso 6 chiarisce, in riferimento al capoverso 4, che le persone che pre stano servizio civile nella protezione civile non hanno diritto a giorni di vacanza. Sono ipotizzabili in particolare le seguenti situazioni, nelle quali occorre garantire che il ser vizio civile, di norma relativamente breve, prestato in un’organizzazione di protezione civile, non sia limitato da assenze per ferie: quando il sommarsi di un servizio civile in un’organizzazione di protezione civile con uno in un istituto d’impiego tradizionale dà diritto a ferie (in linea di massima a partire da una durata complessiva di 180 giorni di servizio), che secondo l’articolo 72 capoverso 4 OSC dovrebbero essere godute pro porzionalmente presso i rispettivi istituti d’impiego, o quando in base alla durata dell’im piego in un istituto tradizionale, la persona soggetta al servizio civile matura il diritto