Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/87: Modifiche dell’ordinanza sulla protezione civile (comprese le modifiche dell’ordinanza sul servizio civile, dell’ordinanza sul trattamento dei dati nel sistema automatizzato d’informazione del servizio civile e dell’ordinanza sui sistemi d’informazione militari e su altri sistemi d’informazione nel DDPS) · 21 pagine
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con persone soggette al servizio civile. Dal canto suo, il CIVI adempie al proprio obbligo di coordinamento ai sensi dell’articolo 7a capoverso 2 della LSC riveduta siedendo nella ResMaB e garantendo che nella valutazione delle richieste di aiuto siano rispettati i principi relativi all’incidenza sul mercato del lavoro sancite dall’articolo 6 LSC. Le di sposizioni proposte tengono conto del pragmatismo che deve caratterizzare la proce dura di riconoscimento affinché gli aiuti possano essere forniti al più presto in caso di catastrofi e situazioni di emergenza. Pertanto, non possono essere posti requisiti par ticolari in merito all’attitudine e alla reputazione delle persone soggette al servizio civile: le valutazioni dell’idoneità da parte dell’istituto d’impiego e le verifiche della reputazione da parte del CIVI (art. 19 cpv. 2-6 LSC) impegnano risorse presso gli organi e le autorità coinvolti e ostacolano una rapida mobilitazione delle persone soggette al servizio civile in caso di catastrofi e situazioni di emergenza. Le norme relative al riconoscimento dell’attuale articolo 87 OSCi sono mantenute nella misura in cui garantiscono la sicu rezza e le prestazioni previste dalla LSC a favore delle persone soggette al servizio civile e non ostacolano un riconoscimento pragmatico.
Art. 89, rubrica nonché cpv. 2 e 2bis
Il nuovo capoverso 2 disciplina il contenuto della decisione di riconoscimento per le istituzioni che intendono impiegare persone che prestano servizio civile per far fronte a catastrofi e situazioni d’emergenza e che hanno presentato una domanda in tal senso conformemente al nuovo articolo 87b OSCi. Queste nuove disposizioni rendono obso leti i precedenti capoversi 2 e 2bis.
Art. 92 cpv.1bis
Il nuovo capoverso 1biscontiene norme pragmatiche che consentono, in caso di cata strofe o situazione d’emergenza, di svolgere impieghi del servizio civile in istituti d’im piego esistenti senza dover precedentemente adeguare il riconoscimento.
Capitolo 8a: Registrazione di organizzazioni di protezione civile e centri d’istruzione della protezione civile nonché rimando nel titolo
Le organizzazioni di protezione civile e i centri d’istruzione della protezione civile sono considerati per legge come istituti d’impiego del servizio civile (art. 41 cpv. 3 della LSC riveduta). Il CIVI deve quindi registrarli a livello amministrativo, ciò che richiede la co municazione dei dati di base.
Art. 96, rubrica
Il riferimento all’articolo viene precisato in seguito alla revisione della LSC.
Art. 109 cpv. 2
L’attuale capoverso 2, secondo cui il CIVI può «sottoscrivere le proprie decisioni con firme riprodotte meccanicamente», non è più compatibile con la strategia digitale dell’Amministrazione federale, e in particolare con il principio «digital first», secondo cui i servizi delle autorità sono offerti principalmente in formato digitale. Deve quindi essere abrogato senza essere sostituito (cfr. anche art. 28 OSCi).