Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/87: Modifiche dell’ordinanza sulla protezione civile (comprese le modifiche dell’ordinanza sul servizio civile, dell’ordinanza sul trattamento dei dati nel sistema automatizzato d’informazione del servizio civile e dell’ordinanza sui sistemi d’informazione militari e su altri sistemi d’informazione nel DDPS) · 21 pagine
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La modifica della LPPC attua il mandato del Consiglio federale conformemente alla decisione del Consiglio federale del 30 giugno 2021 e alle disposizioni incluse nella prima parte del rapporto summenzionato Il relativo progetto di legge è suddiviso in due parti (A e B) e prevede diverse misure.
La parte A del progetto, che comporta principalmente la revisione della LPPC, prevede anche una modifica della LSC affinché le persone soggette al servizio civile possano essere obbligate a prestare una parte del loro servizio nella protezione civile. Qualora in un determinato anno un Cantone registrasse una carenza di personale che non può essere colmata con i mezzi di cui dispone la protezione civile (ossia attingendo alle persone soggette al servizio di protezione civile di altri Cantoni), potrà essere compen sata con persone soggette al servizio civile, che verrebbero quindi obbligate a svolgere una parte del loro servizio civile nelle organizzazioni di protezione civile (OPC) interes sate. Questo impiego rientrerebbe nel loro regolare obbligo di prestare servizio civile e si svolgerà come tale. Tali persone non verrebbero assoggettate all’obbligo di prote zione civile, ma continuerebbero a sottostare alla legislazione sul servizio civile, e l’Uf ficio federale del servizio civile (CIVI) rimane competente dal punto di vista amministra tivo. Le OPC dei rispettivi Cantoni sono riconosciute come istituti d’impiego del servizio civile. Le persone che prestano servizio civile nella protezione civile seguono la rego lare istruzione di base della protezione civile e possono partecipare anche a istruzioni complementari e per quadri. Assolvono inoltre i corsi di ripetizione e possono essere chiamate a intervenire in caso di eventi rilevanti per la protezione della popolazione. L’istruzione e l’impiego nella protezione civile hanno la priorità. Le nuove disposizioni continuano a garantire agli istituti d’impiego e alle persone soggette al servizio civile la massima certezza possibile nella pianificazione. Tuttavia, se dovessero pervenire con vocazioni a breve termine in caso d’evento e fosse necessario, l’impiego nel servizio civile dovrà essere interrotto.
Vengono inoltre create le condizioni affinché in caso di catastrofe e situazioni d’emer genza le persone soggette al servizio civile possano svolgere in misura maggiore in terventi autonomi e complementari presso altri istituti d’impiego. A tal fine vengono at tuate diverse misure, come ad esempio una procedura semplificata per il riconosci mento degli istituti d’impiego in caso d’urgenza. L’entrata in vigore del progetto A è prevista per il 1° gennaio 2027 (FF 2025 1099).
Il progetto B contiene disposizioni relative al servizio sanitario coordinato, al coordina mento dei trasporti e ai punti di raccolta d’urgenza cantonali, nonché disposizioni ge nerali concernenti la protezione civile, tra cui l’adeguamento della durata dell’obbligo di prestare servizio a 14 anni, l’eliminazione della disposizione relativa all’obbligo di pre stare servizio di protezione civile per l’adempimento di compiti federali e disposizioni in materia di formazione. L’entrata in vigore del progetto B è prevista per il 1° gennaio 2026 (FF 2025 1100).
La presente revisione dell’ordinanza contiene disposizioni d’esecuzione relative al pro getto A nonché singoli adeguamenti formali al progetto B, come la soppressione di disposizioni che sono ora esplicitamente disciplinate nella LPPC (art. 31 cpv. 2 LPPC, adeguamento della durata dell’obbligo di prestare servizio a 14 anni) o che non corri spondono alla prassi (art. 35 cpv. 4 LPPC, messa a disposizione di militi per l’adempi mento di compiti federali, e art. 54 LPPC, relative disposizioni sul piano dell’istruzione).