Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/87: Modifiche dell’ordinanza sulla protezione civile (comprese le modifiche dell’ordinanza sul servizio civile, dell’ordinanza sul trattamento dei dati nel sistema automatizzato d’informazione del servizio civile e dell’ordinanza sui sistemi d’informazione militari e su altri sistemi d’informazione nel DDPS) · 21 pagine

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2.2 Compatibilità tra compiti e finanze

2.2.1 Ripercussioni finanziarie

Il progetto attua una parte della revisione della LPPC e non comporta costi aggiuntivi. L’eventuale onere amministrativo supplementare può essere assorbito internamente dalle autorità.

Quando una persona soggetta al servizio civile presta servizio in un’organizzazione di protezione civile anziché in un istituto d’impiego convenzionale, la Confederazione perde circa 21 franchi di entrate per giorno di servizio prestato poiché le organizzazioni di protezione civile sono esentate dal tributo. Al momento è difficile stimare con cer tezza quanti giorni di servizio civile saranno prestati in futuro nelle organizzazioni di protezione civile. È probabile che le cifre varieranno notevolmente da un Cantone all’al tro e da un anno all’altro. Inoltre, aumenterà l’onere amministrativo interno delle autorità per lo scambio di dati tra la protezione civile e il servizio civile, poiché per gli impieghi nelle OPC si dovrà derogare al vigente principio degli impieghi del servizio civile orga nizzati sotto la propria responsabilità. Il relativo onere supplementare potrà essere as sorbito internamente dalle autorità, compreso quello amministrativo supplementare dei Cantoni e delle OPC dovuto al coordinamento con il CIVI per la pianificazione degli impieghi delle persone soggette al servizio civile. I costi potranno essere sostenuti nell’ambito del budget esistente.

2.2.2 Ripercussioni sull’effettivo del personale

L’attuazione del progetto non richiede nessun fabbisogno supplementare di posti nell’Amministrazione federale. Tuttavia, l’onere amministrativo per la registrazione delle OPC come istituti d’impiego del servizio civile avrà un peso significativo sul breve periodo, mentre quello per il controllo annuale dell’obbligo di impiego aumenterà nel lungo termine. A questi sviluppi si dovrà far fronte con un aumento dell’efficienza o con progetti nell’ambito della trasformazione digitale.

Per i Cantoni, l’integrazione amministrativa delle persone soggette al servizio civile nella protezione civile comporterà almeno all’inizio un certo onere supplementare. L’obiettivo è quello di creare un’interfaccia digitale tra il PISA e il sistema automatizzato d’informazione del servizio civile (art. 80 cpv. 1 della legge sul servizio civile [LSC; RS 824.0] e art. 2 dell’ordinanza sul trattamento dei dati nel sistema automatizzato d’in formazione del servizio civile [RS 824.095]) al fine di allineare il più possibile le proce dure amministrative per la gestione delle persone soggette al servizio civile a quelle dei militi di protezione civile, riducendo così al minimo l’onere amministrativo supplemen tare. L’esecuzione del servizio civile è già oggi gestita in gran parte in modo digitale, motivo per cui le nuove procedure dovrebbero essere rapidamente implementate.

3 Commento ai singoli articoli

3.1 Ordinanza sulla protezione civile dell’11 novembre 2020

Art. 1 cpv. 2 lett. bbis