Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/87: Modifiche dell’ordinanza sulla protezione civile (comprese le modifiche dell’ordinanza sul servizio civile, dell’ordinanza sul trattamento dei dati nel sistema automatizzato d’informazione del servizio civile e dell’ordinanza sui sistemi d’informazione militari e su altri sistemi d’informazione nel DDPS) · 21 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 6Fedlex · Rapporto esplicativo

L’oggetto viene ampliato a seguito dell’approvazione della modifica alla LSC e dell’in troduzione del relativo obbligo per le persone soggette al servizio civile di prestare una parte dei loro impieghi in un’organizzazione di protezione civile.

Art. 12 cpv. 1 lett. b e c

L’articolo 12 capoverso 1 viene precisato. Le lettere a e d del capoverso 1 rimangono invariate.

Lettera b: è dispensato per motivi di salute chi, a causa di malattia o infortunio (com provati da un certificato medico), non può presentarsi a un servizio imminente. Non viene quindi corrisposto alcun soldo né vengono conteggiati giorni di servizio.

Lettera c: i militi della protezione civile che durante il servizio non sono più in grado di prestarlo, di norma devono essere licenziati. Hanno diritto al soldo fino al giorno del licenziamento compreso (art. 26 cpv. 3 OPCi) se in tale data sono ancora entrati in servizio. Se la persona che presta servizio di protezione civile non è pienamente idonea al servizio solo per alcune attività, il medico di fiducia può decidere di esentarla da queste ma lasciarla in servizio.

Capitolo 3, sezione 1: (art. 17)

La durata massima del servizio di protezione civile è ora disciplinata dall’articolo 31 capoverso 2 della LPPC riveduta. L’articolo 17 è pertanto abrogato.

La sezione 5 disciplina i diritti e i doveri dei militi della protezione civile e delle persone soggette al servizio civile che prestano servizio civile in un’organizzazione di protezione civile.

In base all’introduzione, prevista dalla LSC riveduta, dell’obbligo per le persone sog gette al servizio civile di prestare una parte del loro servizio in un’organizzazione di protezione civile, questa sezione è completata con informazioni riguardanti tali per sone.

Art. 26 cpv. 1 lett. d

Per le persone che prestano servizio civile in un’organizzazione di protezione civile valgono le stesse disposizioni inerenti al soldo come per i militi della protezione civile. L’articolo 26 capoverso 1 viene pertanto completato di conseguenza. I giorni di servizio che danno diritto al soldo vengono computati come giorni di servizio civile (cfr. art. 53 cpv. 6 OSCi).

Art. 27 cpv. 4

Per quanto riguarda il calcolo del soldo, alle persone soggette al servizio civile che prestano servizio in un’organizzazione di protezione civile si applicano le stesse regole previste per i militi della protezione civile. L’articolo 27 è pertanto completato con un quarto capoverso corrispondente.

Art. 30 cpv. 5